SENTENZA N. 130
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409, del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse entrambe il 12 maggio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino nei procedimenti penali a carico di Nata Lamberto e Maino Stefania, iscritte rispettivamente ai nn. 399 e 400 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto in fatto
l. A seguito di denuncia presentata da Meda Gian Luca e Caprioglio Paolo nei confronti di Maino Stefania, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Torino disponeva ricerche volte ad una migliore identificazione dell'indagata; quindi, richiedeva al Giudice per le indagini preliminari la pronuncia del decreto di archiviazione per infondatezza della notitia criminis.
Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino, ritenute necessarie ulteriori indagini, fissava, con ordinanza, il termine di tre mesi per il loro compimento e restituiva gli atti al Pubblico ministero.
Avverso tale provvedimento ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo violazione degli artt. 409 e 127 del codice di procedura penale, per essere lo stesso stato pronunciato de plano anzichè a seguito della fissazione dell'udienza in camera di consiglio.
Con sentenza 30 marzo 1992 la Corte di cassazione annullava l'ordinanza impugnata ordinando "la trasmissione degli atti al G.I.P. presso la Pretura di Torino per nuovo esame".
2. Con ordinanza del 12 maggio 1992, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale, "non essendo consentito, nel procedimento pretorile, al giudice per le indagini preliminari che, dinanzi alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero ritenga necessarie ulteriori indagini, indicarle con ordinanza, senza la fissazione dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del tribunale".
Premessi alcuni rilievi volti a comprovare l'assoluta autonomia della disciplina procedimentale avente ad oggetto l'archiviazione pretorile, un'autonomia non attinta dalla sentenza costituzionale n. 445 del 1990, ma negata da una parte della giurisprudenza della Corte di cassazione, il Pretore ravvisa nella linea interpretativa seguita dalla decisione della Suprema Corte - vincolante nel giudizio a quo (donde la rilevanza della questione) - violazione del principio di ragionevolezza e di coerenza nonchè delle prescrizioni della legge-delega.
Sotto il primo aspetto, si sottolinea come sarebbe davvero inspiegabile che l'effetto della sentenza n. 445 del 1990 possa essere stato quello di introdurre nel procedimento pretorile distinte procedure a seconda che il giudice disponga ulteriori indagini ovvero ordini di formulare l'imputazione: ipotesi non presa in esame dalla Corte; mentre la reductio ad unitatem della procedimentalizzazione dell'archiviazione pretorile rispetto all'archiviazione ordinaria (anche sotto il profilo dell'oppugnabilità del provvedimento conclusivo, una tematica, peraltro, operante nell'area estremamente circoscritta delle violazioni formali) si risolve in un'argomentazione tanto suggestiva quanto surrettizia. Ciò soprattutto con riguardo all'operatività del principio di massima semplificazione che informa tutto il procedimento pretorile, un principio ulteriormente valorizzato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 94 del 1992, che, pur non affrontando ex professo il tema dell'applicabilità dell'art. 409 c.p.p. al procedimento davanti al pretore, nel dichiarare la non fondatezza della questione di legittimità dell'art. 156 delle norme di attuazione, nella parte in cui non prevede, con riguardo al rito pretorile, che, in caso di opposizione della persona offesa, sia necessaria la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, ha stabilito un principio dal quale dovrebbe univocamente dedursi "che il giudice rimanga libero di decidere de plano sulla richiesta di archiviazione medesima, tanto se si pronunci con decreto, in caso di accoglimento di essa, tanto se - al contrario - provveda con ordinanza all'indicazione di ulteriori indagini ovvero all'imposizione della formulazione dell'imputazione al pubblico ministero". E ciò senza contare l'ulteriore compromissione del principio di coerenza e ragionevolezza (con inevitabili riverberi sulla conformità alla legge-delega che designa come "udienza preliminare" anche l'udienza di cui alle direttive 50 e 51) derivante dalla presenza di una procedura in contraddittorio al fine di ordinare le ulteriori indagini da compiere, posta a raffronto con l'assenza dell'udienza preliminare, momento "ben più importante e rilevante" in quanto destinato a delibare l'accusa ai fini del rinvio a giudizio dell'imputato.
Sotto il secondo profilo denuncia "sostanziaale inosservanza" dell'art2, n.103, della legge-delega nel quale è stata prevista la massima semplificazione.
3. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 35, prima serie speciale, del 19 agosto 1992.
4. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile. E ciò, in primo luogo, per avere la Corte di cassazione "definitivamente identificato, nel procedimento di cui si discute, il contenuto delle regole da applicare ai fini del compimento di nuove indagini". In secondo luogo, per essersi denunciato un contrasto tra diverse soluzioni interpretative e non una divergenza da parametri costituzionali.
5. Il 22 ottobre 1991, il Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Torino chiedeva al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione, per infondatezza, della denuncia presentata da D'Ambrosio Sabatino nei confronti di Nata Lamberto. A sèguito di opposizione della persona offesa, il Giudice per le indagini preliminari, rilevata la necessità di ulteriori indagini, le indicava con ordinanza al Pubblico ministero, fissando il termine per il loro espletamento.
Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione avverso tale provvedimento e la Corte di cassazione, con ordinanza del 24 marzo 1992, annullava l'impugnata pronuncia, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino.
A base della statuizione della Corte di cassazione era il rilievo che, a seguito della sentenza costituzionale, n. 445 del 1990, "vi è piena equiparazione tra provvedimenti emessi dal G.I.P. presso il Tribunale e quelli resi dal G.I.P. presso la Pretura, con la conseguenza che quest'ultimo deve osservare le formalità ex art. 127 c.p.p. nel caso non ritenga di potere accogliere la richiesta di archiviazione del P.M.".
In sede di giudizio di rinvio il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino ha allora sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale, "non essendo con sentito nel procedimento pretorile, al giudice per le indagini preliminari, che dinanzi alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritenga necessarie ulteriori indagini, indicarle con ordinanza, senza la fissazione dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del tribunale".
In punto di rilevanza il giudice a quo osserva che, essendo comunque tenuto, sulla base della statuizione della Corte di cassazione, a fissare l'udienza in camera di consiglio, nessuna via diversa da quella di "proporre al vaglio della Corte Costituzionale" la detta questione gli resta percorribile al fine di impedire l'applicabilità al procedimento pretorile del combinato disposto degli artt. 409 e 554 del codice di procedura penale. Un combinato disposto affetto da "incoerenza e irragionevolezza", oltre che in contrasto con l'"art. 77 della Costituzione", donde la non manifesta infondatezza della questione, con sostanziale richiamo all'ordinanza pronunciata nel procedimento Maino.
6. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, del 19 agosto 1992.
7. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, svolgendo argomentazioni identiche a quelle indicate sub 4.
Considerato in diritto
l. Le ordinanze in epigrafe sollevano un'identica questione. I relativi giudizi, vanno, quindi, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino dubita della legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale, "non essendo consentito, nel procedimento pretorile, al giudice per le indagini preliminari che, dinanzi alla richiesta di archiviazione del Pubblico ministero ritenga necessarie ulteriori indagini, indicarle con ordinanza, senza la fissazione dell'udienza prevista per i procedimenti di competenza del tribunale". Il dubbio concerne, dunque, un combinato disposto: più precisamente quello ricavato, sul piano interpretativo, dall'implicito richiamo contenuto nell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale all'art. 409 dello stesso codice.
3. Entrambe le ordinanze di rimessione sono state pronunciate a seguito di due decisioni della Corte di cassazione che, su ricorso del Pubblico ministero, avevano annullato con rinvio altrettanti provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari con i quali era stato disposto procedersi de plano, anzichè adottando il rito dell'udienza in camera di consiglio - appositamente previsto, per il procedimento davanti al tribunale e alla corte di assise, dall'art. 409, secondo comma, del codice di procedura penale - all'indicazione allo stesso Pubblico ministero di ulteriori indagini da compiere sulla base di quanto prescritto dall'art. 554, secondo comma, dello stesso codice, nel testo risultante in forza della sentenza costituzionale n. 445 del 1990.
Il rimettente, premesso di essere vincolato, quale giudice di rinvio, alle statuizioni della Corte Suprema - donde anche la rilevanza della questione - ravvisa nella norma così interpretata dalla Cassazione violazione degli artt. 3 e 77 (recte: 76) della Costituzione.
Il principio di eguaglianza risulterebbe compromesso sotto un duplice profilo: per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito dalla legge per l'ipotesi di ordine rivolto al pubblico ministero di formulare l'imputazione, ipotesi non coinvolta dalla sentenza n. 445 del 1990, con il conseguente indiscutibile impiego della procedura de plano; per l'inosservanza del criterio di ragionevolezza e coerenza, vulnerato dalla necessaria utilizzazione nel procedimento davanti al pretore della procedura dell'udienza in camera di consiglio, pur nell'assoluta preclusione, connaturata al rito pretorile, dell'udienza preliminare, un momento "ben più importante e rilevante" rispetto a quello in esame, in quanto destinato a delibare l'accusa ai fini del rinvio a giudizio dell'imputato.
L'art. 77 (recte: 76) della Costituzione sarebbe violato sotto il profilo del contrasto con il principio di "massima semplificazione" al quale deve conformarsi il processo davanti al pretore (v. art. 2, n. 103, della legge- delega 16 febbraio 1987, n. 81), anche perchè l'udienza in camera di consiglio appartiene ("come ben si può rilevare dal dettato delle direttive 50, 51 e 52 della legge-delega") al genus " udienza preliminare", espressamente escluso, secondo le direttive della legge-delega (art. 2, n. 103) dall'area del processo pretorile.
4. L'Avvocatura Generale dello Stato, nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha dedotto l'inammissibilità della questione per essere il principio di diritto enunciato dalla Cassazione non più contestabile dal giudice a quo, vincolato, in sede di rinvio, alle statuizioni della Suprema Corte.
L'eccezione deve essere disattesa.
Questa Corte ha, infatti, ripetutamente affermato (v., da ultimo, la sentenza n. 30 del 1990) che il profilo concernente l'interpretazione della norma alla quale il giudice di rinvio è vincolato e il profilo concernente la legittimità costituzionale della norma stessa si muovono su piani distinti perchè, dovendo la norma - così come interpretata - ricevere ancora applicazione nella fase di rinvio, il precludere che nei confronti di essa vengano prospettate questioni di legittimità costituzionale "comporterebbe un'indubbia violazione dei precetti riguardanti la materia (artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953), dato che questi non contengono al riguardo alcuna specifica limitazione".
É chiaro peraltro che la rilevanza della questione, così riaffermata, non esclude che nel caso di mancato accoglimento della questione da parte di questa Corte il giudice del rinvio debba uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella sua sentenza di annullamento (art. 627, terzo comma, del codice di procedura penale), e ciò anche se successivamente siano intervenuti da parte della stessa Corte di cassazione diversi orientamenti interpretativi.
5. É stata, ancora, dedotta dall'Avvocatura Generale dello Stato l'inammissibilità della questione per essersi il rimettente limitato a prospettare un mero dubbio interpretativo derivante dal contrasto giurisprudenziale profilatosi in materia. Pure tale eccezione va disattesa, avendo il giudice a quo denunciato precisi vizi di legittimità costituzionale, non superabili, a suo dire, se non attraverso una pronuncia di questa Corte, donde la necessità di soffermarsi sulla fondatezza della questione. Il tutto a prescindere dall'interpretazione delle norme censurate, unico essendo il petitum perseguito dal rimettente.
6. La questione non è, però, fondata.
Occorre premettere che le ordinanze di rimessione sono state pronunciate in presenza di un quadro giurisprudenziale contrassegnato da una decisa contrapposizione tra le sezioni della Corte di cassazione circa la procedura da seguire nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari di pretura, in presenza di una richiesta di archiviazione per infondatezza della notitia criminis, ritenga di indicare al pubblico ministero la necessità di ulteriori indagini.
Una parte della giurisprudenza aveva prescelto la linea interpretativa sulla base della quale, pur in assenza di un esplicito richiamo da parte dell'art. 554 del codice di procedura penale, all'art. 127 dello stesso codice - un richiamo, peraltro, assolutamente inipotizzabile derivando l'ulteriore prosecuzione delle indagini non dal ricordato art. 554 ma quale effetto della sentenza costituzionale n. 445 del 1990 - il giudice per le indagini preliminari di pretura, se non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione per la ravvisata necessità di ulteriori indagini, sarebbe tenuto a provvedere utilizzando la procedura di cui all'art. 127 c.p.p., a sua volta richiamato dall'art. 409, quarto comma, dello stesso codice. E ciò sul presupposto, implicitamente scaturente proprio dalla sentenza n. 445 del 1990, che, una volta affermata anche per il procedimento pretorile la possibilità di ordinare al pubblico ministero il compimento di ulteriori indagini, se ne sarebbe dovuta ricavare un'identità di disciplina procedimentale tra l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di pretura e l'ordinanza che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale è tenuto a pronunciare a norma dell'art. 409, quarto comma, dello stesso codice.
Ad una diversa soluzione erano, invece, pervenute altre decisioni della Corte di cassazione, le quali, dopo aver ravvisato l'impossibilità di trarre dalla sentenza n.445 del 1990 l'estensione al rito pretorile dell'art. 409, quarto comma, del codice di procedura penale ed aver rilevato che anzi la fissazione dell'udienza camerale, oltre a snaturare il carattere semplificato di tale rito, non si armonizzerebbe neppure con l'art. 156 delle norme di attuazione, approvate con il d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, hanno, invece, statuito nel senso che il giudice per le indagini preliminari di pretura, quando ritiene di non poter accogliere la richiesta di archiviazione, non deve fissare alcuna udienza in camera di consiglio, ma soltanto indicare con ordinanza al pubblico ministero le ulteriori indagini da compiere.
7. Quando le linee di tendenza della Corte di cassazione erano ancora contrastanti, questa Corte, chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale dell'ora ricordato art. 156, secondo comma, delle norme di attuazione, denunciato in quanto non prevede che nel procedimento pretorile le parti siano sentite in camera di consiglio in caso di op posizione della persona offesa dal reato, a differenza di quanto avviene nel procedimento davanti al tribunale, dichiarò (sentenza n.94 del 1992) non fondata la questione, osservando essere "perlomeno dubbio" che l'impossibilità di utilizzare la "procedura camerale si risolva in un pregiudizio per la persona offesa" e, richiamata la direttiva di cui all'art. 2, n. 103, della legge-delega, si pronunciò nel senso che "non può dirsi privo di giustificazione - e quindi fonte di disparità di trattamento tale da violare l'art. 3 della Costituzione - che il legislatore abbia ritenuto di attuarla evitando l'appesantimento che l'adozione della complessa procedura camerale indubbiamente comporta".
Dunque, la Corte, nello statuire circa la legittimità della norma allora denunciata, non ravvisò alcun contrasto con il principio di eguaglianza in una disciplina contrassegnata dall'assenza dell'udienza camerale di fronte ad un'opposizione della persona offesa nell'ambito del procedimento pretorile; ma al tempo stesso implicitamente escluse che l'uso dell'una o dell'altra procedura comportasse l'illegittimità della relativa disciplina. In altri termini nessuna delle possibili scelte del legislatore (udienza camerale o procedura de plano) può ritenersi una scelta costituzionalmente obbligata (cfr., analogamente, sentenza n. 123 del 1993, n. 2 del "Considerato in diritto").
D'altro canto, nel caso in esame, il richiamo del giudice a quo all'art. 2, n. 103, è formulato in termini assolutamente generici, oltre tutto perchè il contrasto con la detta direttiva non è misurabile se non su un piano funzionale.
8. Anche le censure riferite al contrasto con il principio di eguaglianza, proposte talora con oscillazioni tali da coinvolgere di nuovo - e sempre in forza dell'art. 2, n. 103, della legge-delega - l'art. 77 (recte: 76) della Costituzione, sono prive di fondamento.
E ciò sotto entrambi i profili prospettati dal giudice a quo.
Il profilo della disparità di trattamento fra l'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari di pretura, ritenute necessarie ulteriori indagini, le indichi al pubblico ministero e l'ipotesi in cui lo stesso giudice ordini la formulazione dell'imputazione deriva, infatti, da un accostamento che presuppone l'assimilazione o comunque l'identità di ratio fra i moduli evocati. Un'identità, però, la cui insussistenza è agevolmente riscontrabile solo considerando che i due provvedimenti perseguono finalità del tutto diverse.
Nell'una ipotesi, quella di realizzare un'ulteriore attività che, in linea teorica, potrebbe risultare non incompatibile con l'esigenza di assicurare un sia pur rudimentale contraddittorio con il soggetto che tali acquisizioni suppletive sarà chiamato a compiere, anche considerando che l'indicazione al pubblico ministero di ulteriori indagini "opera come devoluzione di un tema d'indagine che" il titolare dell'azione penale "è chiamato a sviluppare in piena autonomia e libertà di scelta circa la natura, il contenuto e le modalità" (v. ordinanza n. 254 del 1991).
Invece, l'ordine di formulare l'imputazione derivante, com'è, "non da carenza di indagini ma da divergenti valutazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla loro riconducibilità in determinate figure criminose", corrisponde alla diversa esigenza che, ove venga ravvisata la necessità di procedere, il pubblico ministero resti vincolato alle determinazioni del giudice a garanzia del rispetto sostanziale e non solo formale del principio di obbligatorietà dell'azione penale (cfr. sentenze n. 88 del 1991 e n. 263 del 1991). Ne discende, allora, il carattere non arbitrario di un'ipotetica diversità della disciplina procedimentale, conseguendo una simile non convergenza di regolamentazione dalla diversità delle situazioni poste a raffronto.
9. Inoltre - venendo al secondo profilo di incoerenza e di irragionevolezza, denunciato dal giudice a quo insieme ad un ulteriore contrasto con l'art. 2, n. 103, della legge- delega - il ripudio della procedura in camera di consiglio non pare essere coessenziale al rito pretorile, in ordine al quale, mentre, per un verso, il richiamo al principio di massima semplificazione, risulta non sufficientemente legato alla prospettazione di una regolamentazione caratterizzata da un vero e proprio rapporto di incompatibilità, per un altro verso, diviene davvero esorbitante evocare il divieto, sancito, per il procedimento pretorile, sempre dall'art. 2, n.103, della legge-delega, dell'udienza preliminare; risulta, infatti, arbitrario - nonostante le originarie connotazioni lessicali delle direttive n. 50 e n. 51 - trarre dal loro raffronto con la direttiva n. 52 ogni possibile analogia fra l'udienza in camera di consiglio di cui all'art. 409 c.p.p. e l'udienza preliminare. Mentre la prima ha per presupposto la verifica da parte del pubblico ministero circa la insussistenza delle condizioni per l'esercizio dell'azione penale, la seconda presuppone proprio la presenza, rilevata dallo stesso pubblico ministero, delle condizioni per il rinvio a giudizio della persona ormai imputata. Il tutto senza contare che solo l'udienza preliminare e non l'udienza in camera di consiglio è espressamente esclusa dall'area del processo pretorile ad opera della legge-delega.
10. Dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, le Sezioni unite della Cassazione, chiamate a dirimere il ricordato contrasto giurisprudenziale, lo hanno risolto nel senso che la procedura da seguire non è quella in contraddittorio, ma quella de plano. La sentenza delle Sezioni Unite non manca di sottolineare come questa Corte abbia "ritenuto decostituzionalizzante non una qualsiasi diversificazione dei riti, ma soltanto quella che si risolva in un'effettiva violazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge"; di tal che, non facendo la Corte stessa alcuno specifico richiamo nè all'udienza camerale nè all'art. 127 del codice di procedura penale, ha lasciato al giudice della nomofilachia il compito di effettuare, in via interpretativa, la scelta fra le due possibili soluzioni: quella della ordinanza emessa de plano e quella dell'ordinanza emessa a conclusione della udienza camerale disposta in corrispondenza al contenuto dell'art.409, secondo e quarto comma, del codice di procedura penale"; con ciò accedendo alla soluzione interpretativa voluta, sub specie di questione di legittimità costituzionale, dall'ordinanza di rimessione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 554, secondo comma, e 409 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 77 (recte: 76) della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Torino con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Giuliano VASSALLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 01/04/93.