Ordinanza n. 254 del 1991

 

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ORDINANZA N. 254

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 160, n. 1 (recte primo comma), 28, n. 1 (recte secondo comma) e 431 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Carmelo Reale iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale contro Carmelo Reale, imputato di peculato, il Tribunale di Ancona, con ordinanza emanata nel corso dell'udienza dibattimentale del 28 novembre 1990, pur rilevando l'irreperibilità dell'imputato dichiarata dal giudice per le indagini preliminari al fine della notifica degli atti introduttivi dell'udienza preliminare, dichiarava la nullità del decreto di citazione per omessa notifica all'imputato ai sensi dell'art. 179, primo comma, del codice di procedura penale;

che il giudice per le indagini preliminari, al quale erano stati restituiti gli atti, con ordinanza del 5 dicembre 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 160, primo comma, del codice di procedura penale, che, prevedendo che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per le indagini preliminari sia efficace fino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare, contrasterebbe con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, poiché, non individuando chiaramente l'organo giudiziario che deve rinnovare il decreto di irreperibilità e non disponendo che il decreto di irreperibilità emanato al fine della notifica degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino al provvedimento di rinvio a giudizio, sarebbe causa di disfunzioni e incertezze applicative nell'amministrazione della giustizia;

b) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo", per violazione degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, poiché la sua applicazione costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a porre in essere un'attività processuale non prevista da alcuna disposizione di legge in virtù di un provvedimento, ritenuto erroneo, di altra autorità giudiziaria, in ordine al quale il giudice per le indagini preliminari non ha alcuna facoltà di controdeduzione;

c) dell'art. 431 del codice di procedura penale, perché in contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto, non prevedendo che nel fascicolo del dibattimento sia compreso anche il verbale dell'udienza preliminare che attesti la presenza del difensore, destinatario delle notifiche all'imputato irreperibile ex art. 159 del codice di procedura penale, nonché il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e il decreto di irreperibilità, obbligherebbe il giudice per le indagini preliminari ad un'attività ultronea consistente nell'inserimento degli atti suddetti nel fascicolo del giudice del dibattimento;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso chiedendo che la questione concernente l'art. 160, primo comma, del codice di procedura penale, sia dichiarata inammissibile, ovvero che gli atti siano restituiti al giudice a quo per nuovo esame in punto di rilevanza, e la dichiarazione di infondatezza e inammissibilità delle altre questioni sollevate.

Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione del presente giudizio, ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado;

che, pertanto, gli atti relativi alla questione sollevata concernente l'art. 160, primo comma, del codice di procedura penale devono essere restituiti al giudice remittente perché valuti il permanere della rilevanza della stessa questione alla stregua della legge sopravvenuta;

che questa Corte, con ordinanza n. 241 del 1991, ha già dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo;

che, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

che nell'ordinanza di rimessione non si rinviene alcuna motivazione in ordine alla pretesa violazione da parte dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione e che, pertanto, la questione relativa deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

che il disposto dell'art. 431 del codice di procedura penale non trova applicazione nel giudizio a quo, poiché al giudice remittente sono stati restituiti gli atti, a seguito della dichiarazione di nullità del decreto di citazione, esclusivamente ai fini della rinnovazione del decreto medesimo e che, pertanto, la questione relativa a tale disposizione per violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe;

Dispone la restituzione al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona degli atti relativi alla questione di costituzionalità dell'art. 160, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.