Sentenza n. 31 del 1993

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SENTENZA N. 31

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), iscritto al n. 49 del registro referendum.

 

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;

 

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

 

udito l'avv. Massimo Severo Giannini per il presentatore Giovanni Negri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata da Negri Giovanni, Becchi Ada, Dutto Mauro, Calderisi Giuseppe e Lavaggi Ottavio il 13 gennaio 1992 sul seguente quesito: < Volete che siano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1 marzo 1986, n. 64 recante: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".

 

Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale, verificata la regolarità della richiesta, l'ha dichiarata legittima.

 

2. Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione.

 

Il presentatore Giovanni Negri, rappresentato e difeso dall'avv. prof.Massimo Severo Giannini, ha depositato memoria nella quale chiede che questa Corte rinvii la decisione, in quanto la legge 19 dicembre 1992, n.488 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415), pur disponendo l'abrogazione delle norme oggetto della richiesta referendaria, contiene tuttavia una delega al Governo per provvedere alla riorganizzazione delle strutture operanti per il Mezzogiorno, con conseguente opportunità di attendere che il Governo eserciti detta delega.

 

3. Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 è stato udito l'avv.prof. Massimo Severo Giannini, il quale non ha insistito per il rinvio della decisione e, quanto all'ammissibilità del referendum, si è rimesso alle determinazioni di questa Corte.

 

Considerato in diritto

 

1. Oggetto della richiesta di referendum abrogativo in esame - sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi - sono gli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno).

 

Gli artt. da 1 a 8 costituiscono l'intero titolo I della legge (Obiettivi ed organizzazione del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno) e disciplinano la programmazione dell'intervento e gli organismi ed enti che devono concorrere ad attuarlo; gli artt. 16, 17 e 18 sono a loro volta inseriti alla fine del titolo II (Disposizioni agevolative per le attività produttive e norme finanziarie) e contengono, rispettivamente, disposizioni riguardanti il personale (degli organismi dell'intervento straordinario), disposizioni finali e transitorie e disposizioni finanziarie.

 

Gli artt. da 9 a 15, non investiti dalla richiesta di referendum, prevedono, invece, una serie di incentivi ed agevolazioni di varia natura per le attività produttive.

 

La richiesta deve essere ammessa.

 

Il quesito referendario coinvolge, infatti, come s'è visto, un complesso normativo riconducibile ad una matrice razionalmente unitaria e possiede quindi i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità (individuati da questa Corte sin dalla sentenza n. 16 del 1978), mirando essenzialmente alla soppressione dell'intervento straordinario, così come disciplinato dalla legge in esame, e degli organismi preposti alla sua attuazione.

 

Nè è dato ravvisare alcuna delle altre cause ostative all'ammissibilità dei referendum, previste espressamente nell'art. 75, secondo comma, della Costituzione o desumibili dall'ordinamento costituzionale.

 

2. Nel corso dell'attuale giudizio è sopravvenuta la legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive), la quale, all'art. 4, così dispone: "Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1° maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, e 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64".

 

Ciò rilevato, ogni valutazione e decisione in ordine alla incidenza di tale nuova normativa sul procedimento referendario spettano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn. 251 del 1975, 16 e 68 del 1978, 30 e 31 del 1980, 22 del 1981, 35 del 1985), all'Ufficio centrale per il referendum ai sensi dell'art. 39 della legge n. del 1970. Da tale indirizzo giurisprudenziale la Corte non ha motivo di discostarsi, tanto più che nella fattispecie la norma abrogatrice avrà effetto, come s'è visto, soltanto dal 1° maggio 1993.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), dichiarata legittima con ordinanza del 15 dicembre 1992 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/01/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Mauro FERRI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 04/02/93.