Ordinanza n. 480 del 1992

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ORDINANZA N. 480

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, sedicesimo comma, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, promosso con l'ordinanza emessa il 10 aprile 1992 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra s.a.s. Assicurazioni Bondon e l'INPS, iscritta al n.327 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione della s.a.s. Assicurazioni Bondon e dell'INPS nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

RITENUTO che, nel corso di un procedimento civile promosso dalla s.a.s. Assicurazioni Bondon contro l'INPS per far accertare il proprio diritto a pagare i contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari (CUAF) nella misura ridotta di cui all'art. 20, primo comma, n. 1, del d.l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 (modificato dalle leggi 3 giugno 1975, n. 160, art. 11, e 21 dicembre 1978, n.845, art. 25), con conseguente condanna del convenuto a restituire le somme versate in eccedenza dal giugno 1982 a tutto il 1987, il Pretore di Torino, con ordinanza del 10 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sedicesimo comma (recte "quindicesimo", stante la soppressione del nono comma operata in sede di conversione) del d.l. 9 ottobre 1989, n.338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo il quale "le disposizioni di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 20 del d.l. n. 30 del 1974 devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione";

che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione denunciata, essendo intervenuta in una materia in cui si era formato un "diritto vivente" univoco nel riconoscere il detto beneficio anche agli agenti di assicurazione, non può definirsi di interpretazione autentica, ma ha natura di norma innovativa dotata di retroattività, onde sotto questo profilo, in quanto incide su obblighi contributivi già scaduti, essa appare viziata di illegittimità costituzionale per contrasto col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.;

che, nel giudizio davanti alla Corte, si è costituita la ricorrente condividendo e integrando con altri argomenti la prospettazione del giudice a quo, della quale sottolinea la diversità rispetto alla questione decisa da questa Corte con la sent. n. 586 del 1990, e concludendo per una dichiarazione di fondatezza. In particolare la parte privata ritiene improprio il termine "beneficio" usato dalla norma in esame, atteso che già precedentemente alla riforma del 1974 i lavoratori autonomi erano assoggettati al pagamento di contributi CUAF distinti da quelli dovuti dagli altri datori di lavoro non agricoli;

che l'INPS si è costituito fuori termine;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, posto che la disposizione impugnata non ha creato un nuovo obbligo contributivo, ma si è limitata a ristabilire l'esatta portata della norma preesistente.

CONSIDERATO che la natura di norma interpretativa, per sè comportante l'efficacia retroattiva, dell'art. 2, sedicesimo comma, del d.l. n.338 del 1989 è già stata riconosciuta da questa Corte nella sentenza n.586 del 1990, che ha ritenuto giustificati l'inquadramento comune degli agenti di commercio e degli agenti di assicurazione ai fini della previdenza sociale in loro favore e, al contrario, la separazione dei secondi dai primi ai fini dell'ammissione alla contribuzione agevolata alla CUAF in favore dei loro dipendenti. Poichè l'art. 20, primo comma, n. 1 del d.l. n.30 del 1974, per l'ambiguità della sua formulazione, aveva dato luogo, col passare del tempo, al formarsi di una interpretazione estensiva contraria alla sua ratio, il legislatore del 1989 è intervenuto per disconoscere il fondamento di tale applicazione estensiva precisando che nella disposizione del 1974 la locuzione "datori di lavoro commercianti" va intesa, per quanto attiene agli ausiliari (autonomi) del commercio, nel senso stretto e proprio di cui all'art. 2195, nn. 2 e 5, cod.civ., escludente gli agenti di assicurazione;

che, nella giurisprudenza della Corte di cassazione il carattere di norma di interpretazione autentica dell'art. 2, sedicesimo comma, del d.l. n. 338 del 1989 "è ormai ius receptum " (sentenze nn. 9899 del 1990, 383 e 3702 del 1992), così che su questo punto la citata sentenza della Corte costituzionale n. 586 del 1990 è stata considerata una "presa d'atto del diritto vivente" (Cass. n. 383 del 1992 cit.);

che l'argomento contrario addotto dal giudice a quo si fonda su una nozione riduttiva, generalmente abbandonata, dell'istituto dell'interpretazione autentica. Dire che "va riconosciuto carattere interpretativo soltanto a una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili" (sentenze nn. 155 del 1990, 246 del 1992, ord. n. 205 del 1991), non implica che questo tipo di intervento legislativo sia ammissibile soltanto in una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o di conflitto di interpretazioni. É necessario e sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge interpretativa rientri tra le possibili varianti di senso (scil. compatibili col tenore letterale) del testo interpretato, cioé stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore: entro questo limite (indubbiamente rispettato nella specie, come dimostra la sent. n. 1266 del 1984 della Corte di cassazione, la cui interpretazione rigorosamente letterale, disattesa dalla giurisprudenza successiva, è stata imperativamente ripristinata dalla norma in esame), e sempre che non risulti l'intenzione di incidere direttamente su concrete ............ fattispecie sub iudice (il che nella specie è implicitamente escluso dall'ordinanza di rimessione, la quale non richiama gli artt. 101, 102 e 104 Cost.), "non è contestabile la legittimità del ricorso a tale forma di produzione giuridica da parte del legislatore anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, istituzionalmente investita del potere nomofilattico" (Cass. n. 2740 del 1992). In questo caso lo strumento dell'interpretazione autentica è usato dal legislatore per rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza in un senso divergente dalla linea di politica del diritto da lui giudicata più opportuna.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, sedicesimo comma (divenuto quindicesimo in seguito alla soppressione del nono comma operata in sede di conversione), del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/92.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 22/12/92.