Ordinanza n. 205 del 1991

 

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ORDINANZA N. 205

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal Pretore di La Spezia nei procedimenti civili vertenti tra Piotto Raffaello ed altri ed il Prefetto della Provincia di La Spezia, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza del 4 dicembre 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione questione di legittimità dell'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122, sul presupposto che la disposizione denunciata, nonostante la sua apparente natura di norma interpretativa, va intesa o come abrogazione dell'art. 11, quarto comma, della legge 14 febbraio 1974, n. 62, o come parziale abrogazione dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la conseguenza di determinare in ogni caso retroattivamente un trattamento sanzionatorio sfavorevole (nella specie, applicazione della oblazione nella misura prevista dall'art. 138 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con gli aumenti operati dagli articoli 113 e 114 della legge n. 689 del 1981, in luogo del pagamento in via breve della minor somma di lire 5.000) che contrasta con il divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, stante la relativa applicabilità "non solo alle norme penali, bensì, più in generale, a qualunque norma sanzionatoria, e dunque anche a quelle in materia di sanzioni amministrative";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, assumendo che l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, col fare salva la disciplina dell'art. 138 del codice della strada "con le modifiche apportate dall'art. 11" della legge n. 62 del 1974, ha inteso conservare valore al meccanismo per "scaglioni" di oblazione tipico della disciplina della circolazione stradale, con esclusione, peraltro, delle previsioni che - come quella del quarto comma dello stesso art. 11 - stabilivano una disciplina specifica derogante alla regola generale, sicché quest'ultima disposizione doveva ritenersi abrogata per incompatibilità, a norma dell'art. 42 della stessa legge n. 689 del 1981; donde - afferma l'Avvocatura - la natura interpretativa della norma denunciata, avendo il legislatore inteso unicamente dirimere le incertezze alimentate da talune oscillanti pronunce di giudici di merito, pur se resterebbe comunque assorbente il rilievo che il principio di irretroattività è costituzionalizzato nella stretta materia penale;

Considerato che questa Corte ha da tempo (cfr. sentenza n. 118 del 1957) avuto modo di affermare l'ammissibilità sotto un aspetto generale delle leggi interpretative, puntualizzando, peraltro, come una simile qualificazione giuridica spetti soltanto alle leggi o alle disposizioni che, riferendosi e saldandosi con altre disposizioni (quelle interpretate), intervengono esclusivamente sul significato normativo di queste ultime (senza, perciò, intaccarne o integrarne il dato testuale), chiarendone o esplicitandone il senso (ove ritenuto oscuro) ovvero escludendone o enucleandone uno dei sensi ritenuti possibili, al fine, in ogni caso, di imporre all'interprete un determinato significato normativo della disposizione interpretata (cfr. sentenze nn. 155 e 380 del 1990 e nn. 123 e 233 del 1988);

che la norma denunciata manifestamente soddisfa tali caratteri, per essersi il legislatore limitato ad assegnare valore cogente a quel significato delle disposizioni interpretate che, solo fra i diversi possibili, rispondesse ai reali obiettivi perseguiti, sanando, per questa via, un deprecabile stato di incertezza generato dal non perspicuo stratificarsi delle fonti normative succedutesi nel tempo per disciplinare il pagamento in misura ridotta nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale;

che, risultando assente qualsiasi funzione innovativa, si deve riconoscere alla disposizione censurata il carattere formale e sostanziale di norma interpretativa, del che fra l'altro costituisce un affidabile "indice di riconoscimento" (cfr. sentenza n. 123 del 1988) il contrasto interpretativo insorto in sede di applicazione giurisprudenziale, ove le opposte tesi si sono misurate sulla base di egualmente solide argomentazioni di ordine testuale, logico e sistematico;

che, in conseguenza delle sovraesposte considerazioni, la questione proposta va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di La Spezia con ordinanza del 4 dicembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.