Ordinanza n. 391 del 1992

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ORDINANZA N. 391

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

 

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

-          Prof. Gabriele PESCATORE

 

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

 

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

 

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

-          Avv. Mauro FERRI

 

-          Prof. Luigi MENGONI

 

-          Prof. Enzo CHELI

 

-          Dott. Renato GRANATA

 

-          Prof. Giuliano VASSALLI

 

-          Prof. Francesco GUIZZI

 

-          Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 22 agosto 1989, n. 31 (Norme per la corresponsione dei compensi dovuti dai privati che richiedono prestazioni veterinarie all'Unità sanitaria locale),promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Ponente Carni e la U.S.L. n. XI, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.16, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

 

RITENUTO che il Tribunale di Genova, prima sezione civile, con ordinanza del 6 febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria 22 agosto 1989, n.31, per violazione dell'art. 23 della Costituzione;

 

che il giudice a quo si interroga, in via preliminare, sulla compatibilità con il diritto comunitario vigente (e in particolare con le direttive del Consiglio nn. 89/662 e 90/425) della normativa nazionale e della conseguente prassi applicativa che assoggetta le carni fresche provenienti da altri Stati membri - già sottoposte nello Stato d'origine ai controlli previsti dalle direttive comunitarie - a nuove ispezioni, onerose per gli importatori;

 

che lo stesso giudice ha proposto, in altra causa, domanda di pronunzia pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della CEE, in ordine al preteso contrasto tra la citata legge regionale e la normativa comunitaria;

 

che prima di conoscere l'orientamento di detta Corte di giustizia e di individuare la norma applicabile alla fattispecie, il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata legge regionale, in riferimento all'art. 23 della Costituzione;

 

CONSIDERATO che non è applicabile nel giudizio a quo la norma nazionale che contrasti con una norma comunitaria, nei termini chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 168 del 1991, 389 del 1989, 113 del 1985);

 

che non vi è comunque certezza sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che è stata proposta in via meramente astratta ed ipotetica;

 

che, in tali condizioni, la questione risulta manifestamente inammissibile (v. le ordinanze di questa Corte nn. 590 e 215 del 1989, 281 del 1988).

 

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 22 agosto 1989, n. 31, (Norme per la corresponsione dei compensi dovuti dai privati che richiedono prestazioni veterinarie all'Unità sanitaria locale) in riferimento all'art.23 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza del 6 febbraio 1992.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/07/92.

 

Aldo CORASANITI, Presidente

 

Francesco GUIZZI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 30/07/92.