Ordinanza n. 347 del 1992

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ORDINANZA N. 347

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria del 4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sul ricorso proposto da Spadea Peppino contro la Commissione di Controllo sugli atti della Regione Calabria, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

RITENUTO che il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Catanzaro- nel procedimento amministrativo tra Spadea Peppino e la Commissione di Controllo sugli atti della Regione Calabria, con ordinanza del 28 giugno 1991 (R.O. n. 68 del 1992) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale Calabria n. 29 del 4 maggio 1990, nella parte in cui limita ai soli dipendenti inquadrati nella massima qualifica dirigenziale, assunti in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbiano compiuto il 65 anno di età senza aver raggiunto i 40 anni di servizio, la possibilità di essere trattenuti in servizio, a domanda, sino al raggiungimento del limite massimo di servizio, e comunque non oltre il 70° anno di età, escludendo da tale beneficio il restante personale dirigenziale regionale non inquadrato nella massima qualifica;

che, a parere del remittente sarebbero violati gli artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, per la irrazionale discriminazione che si produrrebbe all'interno della medesima categoria di personale dirigenziale in relazione alla qualifica di inquadramento rivestita in un certo tempo; per la riduzione del trattamento pensionistico e la ingiustificata minore effettività di garanzia del diritto sociale alla pensione; per il danno cagionato all'amministrazione siccome privata della esperienza e della qualificazione professionale di alcuni dipendenti a livello dirigenziale.

CONSIDERATO che nella fattispecie trovano applicazione i principi più volte affermati da questa Corte (sentt. nn. 440 del 1991, 490 del 1991, ord. 193 del 1992) secondo cui la previsione del prolungamento o meno dell'età del collocamento a riposo dei pubblici dipendenti è affidata alla discrezionalità del legislatore sia esso nazionale o regionale, che prende in esame esigenze di varia natura, tra cui lo stesso interesse della amministrazione pubblica ove opera il dipendente;

che la regola generale è quella del collocamento a riposo al 65 anno di età, salvo deroghe per ragioni varie apprezzate dal legislatore;

che a metro della legittimità costituzionale della norma generale non può essere assunta una norma derogatoria;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria n. 29 del 4 maggio 1990 (Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo), in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione sollevata dal Tribunale amministrativo Regionale per la Calabria -Catanzaro- con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 20/07/92.