Sentenza n. 490 del 1991

 

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SENTENZA N. 490

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, promossi con tre ordinanze emesse il 20 marzo 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritte rispettivamente ai nn. 526, 527 e 528 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di De Robertis Roberto, Rossi Folco e Bifulco Luigi, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Renato Recca per De Robertis Roberto, Rossi Folco e Bifulco Luigi e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso di tre giudizi, in cui i ricorrenti, dipendenti del Ministero di grazia e giustizia con qualifica di direttore di Cancelleria del ruolo ad esaurimento, avevano impugnato le note con cui l'Amministrazione aveva respinto le loro domande volte ad ottenere il trattenimento in servizio sino al raggiungimento della massima anzianità pensionabile, nonché i decreti di collocamento in pensione al 65° anno di età, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con tre identiche ordinanze emesse il 20 marzo 1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non estende al predetto personale la possibilità di permanere in servizio tra il 65° ed il 70° anno di età, onde raggiungere la massima anzianità pensionabile.

Rileva il giudice rimettente che il beneficio in questione, previsto per il personale della scuola e poi concesso ai dirigenti civili dello Stato nonché, con legge 19 febbraio 1991, n. 50, ai primari ospedalieri, non risulta ispirato al fine di trattenere in servizio personale dotato di particolare qualificazione, ma trova la sua ratio in un'agevolazione per i dipendenti intesa a scongiurare gli effetti negativi di una tardiva assunzione nella Pubblica Amministrazione.

Ciò premesso, si paleserebbe del tutto irrazionale e discriminatoria l'esclusione della categoria dei ricorrenti, che svolgono compiti di rilievo nell'organizzazione delle cancellerie, non dissimili da quelli dirigenziali e per i quali era originariamente previsto, nell'ordinamento specifico (cfr. art. 157 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196), il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età, come per il personale della scuola. Ma mentre per quest'ultimo, una volta intervenuto l'effetto abrogativo del d.P.R. n. 1092 del 1973 (che ha ricondotto a 65 anni il limite massimo di pensionamento), si è provveduto con norme transitorie assicurando ( ex art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477) la possibilità di permanere in servizio non oltre il 70° anno per raggiungere la massima anzianità pensionabile, nessun provvedimento è stato emanato a favore dei direttori di cancelleria in argomento, con ciò prospettandosi lesione del principio di eguaglianza.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione, richiamando le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 461 del 1989.

3. - Si sono costituite le parti private insistendo per la illegittimità costituzionale, con argomenti analoghi a quelli prospettati in ordinanza di rimessione. Tali considerazioni sono state altresì ribadite dalle parti stesse in tre identiche memorie depositate nell'imminenza dell'udienza.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37.

La norma è denunziata nella parte in cui non prevede il trattenimento in servizio, sino al raggiungimento del numero di anni richiesto per conseguire il massimo della pensione, in favore del personale del Ministero di grazia e giustizia appartenente ai ruoli ad esaurimento della ex carriera direttiva. Tale categoria risulterebbe ingiustificatamente discriminata rispetto agli altri dirigenti dello Stato ai quali la normativa in argomento consente di permanere in servizio, ai fini anzidetti, tra il sessantacinquesimo ed il settantesimo anno di età.

I tre giudizi riguardano la stessa questione e debbono quindi esser riuniti.

2. - La questione non è fondata.

Va premesso che l'art. 15 della legge di delega sul personale della scuola 30 luglio 1973, n. 477, introdusse, per gli appartenenti a tutte le qualifiche in servizio al 1° ottobre 1974, la possibilità di permanere in servizio tra il sessantacinquesimo ed il settantesimo anno di età onde raggiungere il massimo della pensione. Il primo comma della citata disposizione poneva infatti la regola generale del collocamento a riposo il 1° ottobre successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età ed il descritto regime si qualificava in termini di deroga transitoria.

Nello stesso rapporto deve essere inscritta la norma impugnata rispetto al principio sancito dall'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, che fissa appunto a sessantacinque anni - per tutti gli impiegati e per gli operai di sesso maschile - il limite di età per la cessazione dal servizio.

Del tutto simmetricamente in confronto con quanto previsto per il personale scolastico, il denunziato art. 1, quarto comma quinquies, aggiunto in sede di conversione in legge, estende tale normativa (unitamente a quella dettata successivamente, sempre per il personale scolastico, in materia di valutazione del servizio) ai dirigenti civili dello Stato.

Il principio del conseguimento della posizione di quiescenza al sessantacinquesimo anno rappresenta perciò la regola: anche se, ammettendo delle eccezioni (cfr. sentenza n. 238 del 1988), non si traduce in un divieto assoluto di permanere in servizio oltre quel termine, non v'è dubbio che esso abbia portata generale, sicché a metro della sua legittimità non può essere assunta una norma derogatoria. L'affermazione, più volte da questa Corte enunciata (cfr. sentenza n. 461 del 1989), deve essere confermata, anche in presenza di molteplici eccezioni contenute in discipline speciali e transitorie, ogni volta che la pronuncia richiesta sia nella sostanza volta ad ottenere un'estensione ulteriore delle fattispecie derogatorie del regime ordinario.

3. - Priva di pregio è infine l'argomentazione fondata sulla recente legge 19 febbraio 1991, n. 50, che ha consentito, in via permanente, ai primari ospedalieri di ruolo di essere trattenuti in servizio tra il sessantacinquesimo ed il settantesimo anno sino al conseguimento del massimo della pensione.

Tale intervento legislativo è richiamato dal giudice a quo come sintomatico di una presunta tendenza verso il superamento dell'anzidetta regola generale. Non a caso la categoria interessata non viene esplicitamente assunta quale tertium comparationis: la posizione dei primari in argomento è infatti del tutto peculiare, come singolari sono state le vicende della normativa che, proprio su questo punto, li ha riguardati (cfr. sentenza n. 134 del 1986), onde, anche a voler ammettere che di una terza deroga si tratti, se ne può trarre soltanto conferma di come la valutazione delle specifiche situazioni delle singole categorie ed il bilanciamento tra il beneficio da concedere ed il costo - non solo economico - dell'eccezione, sia operazione discrezionale propria del legislatore.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.