Sentenza n. 334 del 1992

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SENTENZA N. 334

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

 

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

-          Dott. Francesco GRECO

 

-          Prof. Gabriele PESCATORE

 

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

 

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

-          Prof. Luigi MENGONI

 

-          Prof. Enzo CHELI

 

-          Dott. Renato GRANATA

 

-          Prof. Giuliano VASSALLI

 

-          Prof. Francesco GUIZZI

 

-          Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio e il 21 agosto 1991 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo sul ricorso proposto da Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

 

Ritenuto in fatto

 

1. Nel corso di un giudizio promosso da taluni dipendenti del Ministero dell'agricoltura e foreste, distaccati presso l'ufficio del Commissario regionale per gli usi civici dell'Aquila, allo scopo di ottenere la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51, il Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della norma predetta, nella parte in cui non attribuisce a questa categoria di pubblici dipendenti l'indennità giudiziaria.

 

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'indennità in questione era stata originariamente istituita (legge 22 giugno 1988, n. 221) in favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. La legge n. 51 del 1989 l'ha estesa al personale amministrativo di altri organi giurisdizionali (Consiglio di Stato, tribunali amministrativi regionali, Corte dei Conti e tribunali militari), oltre che all'Avvocatura dello Stato e al personale civile del ministero della difesa distaccato temporaneamente presso gli uffici giudiziari della giustizia militare.

 

L'estensione dell'indennità in favore del personale distaccato presso l'ufficio del Commissario regionale per gli usi civici sarebbe ragionevole in considerazione delle mansioni tipiche delle cancellerie e segreterie giudiziarie (nonchè dei servizi ausiliari delle stesse) svolte anche da questo personale. L'attività del Commissario si configura, infatti, come attività giurisdizionale speciale, secondo quanto è stato ormai rilevato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e dalla decisione n. 328 del 1989 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la procedura di nomina del Commissario per gli usi civici da parte del Ministro dell'agricoltura e foreste anzichè da parte del Consiglio superiore della magistratura. Senza dire delle profonde innovazioni introdotte dal d.P.R. n.616 del 1977 che ha separato (affidandole alle regioni) le funzioni amministrative del commissario da quelle giurisdizionali, rimaste, invece, nelle piena titolarità di quest'ultimo.

 

All'accertamento della natura di giudice speciale del Commissario conseguirebbe, per il personale addetto alla sua segreteria, lo svolgimento dell'attività propria del personale giudiziario gratificato dalla indennità in questione.

 

Nè osterebbe all'estensione di tale beneficio la posizione di dipendenti distaccati da altra amministrazione che costoro avrebbero rispetto al personale giudiziario, poichè l'art. 1 della legge n.51 del 1989 estende la norma di favore anche al personale civile del ministero della difesa del pari distaccato presso gli uffici giudiziari (della giustizia militare).

 

Di contro, non si potrebbe eccepire il difetto delle esigenze di normalizzazione dei servizi, che connoterebbero invece le situazioni in cui versano le amministrazioni giudiziarie e gli archivi notarili, poichè dette esigenze non sono proprie di tutte le categorie cui pure la legge n.51 del 1989 ha esteso l'indennità (originariamente prevista con tale funzione, incentivante e compensativa, dalla legge n. 221 del 1988).

 

La rilevanza della questione risiederebbe, ovviamente, nella possibilità di riconoscere il beneficio di cui si tratta in favore dei ricorrenti solo grazie a una declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

 

Considerato in diritto

 

1. La Corte è chiamata a decidere se l'art. 1, primo comma, della l. 15 febbraio 1989, n. 51 - nella parte in cui non estende l'indennità prevista dalla l. 22 giugno 1988, n. 221 al personale amministrativo distaccato presso i commissariati regionali per il riordinamento degli usi civici - contrasti con l'art. 3 della Costituzione, essendosi attribuita tale indennità a personale con funzioni analoghe ed in situazione analoga.

 

2. La questione non è fondata.

 

Va premesso che, a decorrere dall'1 luglio 1980, l'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ha istituito a favore dei magistrati ordinari, < < in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività>>, una speciale indennità non pensionabile, (soggetta all'adeguamento automatico previsto dall'art. 12 della stessa legge) < < da corrispondersi in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, e di sospensione del servizio per qualunque causa>>.

 

Con legge 6 agosto 1984, n. 425, tale indennità è stata attribuita, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonchè agli avvocati e procuratori dello Stato.

 

Successivamente, la legge 22 giugno 1988, n. 221, ha esteso la suddetta indennità, a decorrere dall'1 gennaio 1988: al personale dirigente (e qualifiche equiparate) delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nella misura vigente alla data dell'1 gennaio 1988, secondo le percentuali, indicate in un' apposita tabella, facenti riferimento alle diverse qualifiche; al personale appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nelle misure fissate d'intesa con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore e con le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

 

La legge 15 febbraio 1989, n. 51, infine, ha concesso - a decorrere dal 1 gennaio 1989 - siffatta indennità, con le modalità previste dalla legge n.221 del 1988, anche al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari, nonchè al personale civile del ministero della difesa, inquadrato nella quarta e quinta qualifica funzionale, distaccato temporaneamente, in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici, a prestare servizio presso gli uffici della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità.

 

3. Questa Corte ha già più volte affermato che tali valutazioni discrezionali, operate dal legislatore con riferimento ai destinatari delle indennità, alla decorrenza dell'attribuzione, alla sua misura, alle sue caratteristiche (non pensionabilità o sospensione in relazione ad alcuni eventi) non contrastano con i principi della Costituzione e, in particolare, con quello di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Carta (sentenze nn.510 e 119 del 1991 e 238 del 1990; ordinanze nn. 97 e 422 del 1990).

 

Nè vi è, nel caso che si esamina, una qualche ragione di discostarsi da orientamento ormai consolidato.

 

La legge n. 51 del 1989 ha infatti esteso l'emolumento al personale amministrativo di quegli stessi organismi dove prestavano normalmente la loro opera i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili, militari) ed equiparati (avvocati e procuratori dello Stato), ai quali, prima la legge n. 27 del 1981 e, poi, la legge n. 425 del 1984, hanno attribuito tale indennità. Del resto, questa stessa Corte aveva notato che la ratio dell'attribuzione era < < da rinvenirsi nell'espletamento dell'attività presso quegli uffici>> più che nell'inquadramento organico nella specifica struttura. Il che rendeva pienamente giustificabile l'attribuzione dell'indennità anche al personale distaccato presso gli uffici della giustizia militare non facente parte dei relativi ruoli, ma non invece al personale comandato o distaccato presso le commissioni tributarie (che non hanno un loro ruolo organico di personale amministrativo). E ciò, si ripete, per la ragione che ai componenti giudicanti di esse, in quanto tali, non era stata attribuita dal legislatore alcuna indennità, estensibile anche al personale, di ruolo o comandato che fosse.

 

4. Non ignora la Corte che, di recente, il legislatore, nel quadro della revisione del contenzioso tributario, è intervenuto con la legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella materia dell'indennità giudiziaria, dettando norme favorevoli al personale delle commissioni tributarie. In particolare, la legge (art. 30), che ha delegato il Governo della Repubblica ad emanare entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e dell'organizzazione del contenzioso tributario, ha previsto - tendenzialmente temporaneo e qualificato - un vero e proprio organico di giudici tributari (lettera e), dei quali sarà determinato lo stato giuridico e retributivo, fissato il regime delle incompatibilità, regolate le cause di decadenza e il regime della responsabilità civile (lettera f).

 

Parallelamente all'organico dei giudici tributari è stato istituito il personale delle segreterie degli organi di giustizia tributaria, con una dotazione organica < < che dovrà essere complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi>>. A tale personale saranno inizialmente assegnati proprio quegli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione finanziaria, attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, che avevano chiesto l'estensione a loro medesimi della indennità giudiziaria di cui alla legge 221 del 1988.

 

Allo scopo di assicurare < < l'uniformità di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali>> la legge di delega (art. 30, lettera q) ha dato al Governo la facoltà di prevedere, per siffatto personale, tra l'indennità di cui alla legge 22 giugno 1988. n. 221, e i compensi incentivanti la produttività (di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e di cui all'art. 10 d.P.R. 25 giugno 1983, n. 344 o di qualsiasi altro) quello economicamente più favorevole.

 

La legge di delega ha così ribadito quel parallelismo tra un organo, dove normalmente espleterà i suoi compiti un vero e proprio nuovo corpus di giudici, e il relativo personale di supporto. Onde il ragionamento sopra esposto trova ulteriore conferma e deve, a fortiori, farsi valere anche per il personale distaccato presso l'ufficio del Commissario regionale per gli usi civici.

 

Mancando l'attribuzione di un' indennità giudiziaria, del tipo di quella attribuita dalle leggi nn. 27 del 1981 e 425 del 1984 al personale delle magistrature, al Commissario regionale per gli usi civici in quanto tale (che, peraltro, cumula le funzioni giudiziarie con funzioni amministrative), ne consegue il venir meno di quel necessario < < parallelismo>> che, ad avviso di questa Corte, costituisce il fondamento dell'estensione, alle categorie già beneficiate, della richiesta attribuzione.

 

L'uso così fatto della discrezionalità legislativa non è pertanto censurabile, e rende non fondata la proposta questione di legittimità costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, della legge 15 febbraio 1989, n. 51 (Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali), sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/07/92.

 

Aldo CORASANITI, Presidente

 

Francesco GUIZZI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 15/07/92.