ORDINANZA N.328
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 29 febbraio 1988, n. 47 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), nonché dell'art. 2, ultimo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia), dell'art. 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 (Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia) e dell'art. 7, primo comma, della predetta legge n. 47 del 1988, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1988 dal Giudice istruttore del Tribunale di Gorizia nei procedimenti penali riuniti aventi ad oggetto atti relativi a un esposto dei grossisti birrai della provincia di Gorizia, ordinanza iscritta al n. 19 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Gorizia, con ordinanza del 16 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità < dell'Art. 7, 3° co. della Legge 29 febbraio 1988, n. 47; nonché dell'Art. 2, u. co. della Legge 1° dicembre 1948, n. 1438, dell'Art 3, 1° co. Legge 27 dicembre 1975, n. 700 e dell'Art. 7, 1° co. Legge 29 febbraio 1988, n. 47, come interpretato ai sensi dell'Art. 7, 3° co. L. n. 47/1988>, in quanto, con riguardo alla proroga del regime agevolato previsto per la zona franca di Gorizia ed il territorio ad essa limitrofo, stabilisce che < Per territorio limitrofo alla zona franca, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, deve intendersi la residua parte del territorio della provincia di Gorizia>;
che il giudice a quo ha, più precisamente, denunciato l'illegittimità dell'art. 7, terzo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1987, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7 ed agli artt. 2, ultimo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, lamentando che l'art. 2, ultimo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nel prevedere agevolazioni < per i bisogni della pastorizia e dell'agricoltura, e per l'approvvigionamento dei generi di prima necessita della popolazione del territorio limitrofo alla zona franca> di Gorizia, intenderebbe < consentire la distribuzione di generi agevolati, da parte di grossisti ed importatori> soltanto < nell'ambito territoriale di cui all'art. 1 l. n. 1438 cit. e di un piccolo territorio, appunto 6limitrofo", cioè adiacente> alla zona franca, e non, invece, in tutta la < residua parte del territorio della provincia di Gorizia>, come stabilisce la norma denunciata, dalla quale, pertanto, deriverebbe una ingiustificabile estensione dell'area di commerciabilità dei prodotti agevolati;
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata;
considerato che, a prescindere da ogni valutazione sul merito della doglianza, il petitum effettivamente perseguito dal giudice a quo tende non a far eliminare qualsiasi agevolazione al di fuori della zona franca, bensì a far individuare un territorio di ampiezza inferiore a quella indicata dall'art. 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, un territorio, quindi, variamente determinabile quale territorio <limitrofo>;
che, pertanto, la questione, così come proposta, é inammissibile, implicando < una scelta tra più soluzioni possibili, senza che ne sia ravvisabile una costituzionalmente obbligata, scelta, quindi, da effettuare sulla base di valutazioni discrezionali riservate al legislatore> (v. ordinanza n. 185 del 1989; cfr. pure sentenza n. 33 del 1986).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del decreto- legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 47, in relazione al primo comma del medesimo art. 7 ed agli artt. 2, ultimo comma, della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia) e 3, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700 (Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Gorizia con ordinanza del 16 novembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Luigi MENGONI.
Depositata in cancelleria il 06/06/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE