Ordinanza n. 323 del 1992

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ORDINANZA N. 323

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera c) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n.39, in combinato disposto con l'art. 14 del medesimo decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1991 dal Tribunale di Vercelli nel procedimento civile vertente tra Unipol S.p.a. e Vianino Gian Battista ed altro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

RITENUTO che, nel corso di un giudizio civile originato da un incidente stradale accaduto il 29 dicembre 1972, in seguito al quale aveva riportato danni alla persona un terzo trasportato, non legato da rapporti familiari col conducente, il Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 18 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dell'art. 14 dello stesso d.l. n. 857 del 1976, <nella parte in cui, limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e il 31 dicembre 1977, esclude i trasportati non familiari dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per quanto riguarda i danni alle persone>;

che, ad avviso del giudice remittente, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 188 del 1991 da lui ritenuta retroattiva fino alla data di entrata in vigore della legge n. 990 del 1969, si sarebbe determinata una disparità di trattamento dei terzi trasportati, in quanto solo a quelli aventi rapporti familiari con l'assicurato, ai sensi dell'art. 4, lett. d) della legge n. 990 del 1960, nel testo novellato dal d.l. n. 857 del 1976, sarebbe attribuito il diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria per i danni alla persona causati da incidenti stradali accaduti nel periodo compreso tra la data suddetta e il 31 dicembre 1977, mentre i terzi estranei sarebbero coperti dall'assicurazione soltanto dopo quest'ultima data;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di infondatezza della questione.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del d.l. n.857 del 1976, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 188 del 1991 è entrata in vigore il 1° gennaio 1978, onde l'efficacia retroattiva della sentenza non può estendersi oltre questa data, coincidente con quella di entrata in vigore della nuova disposizione introdotta nell'art. 1, secondo comma, della legge n. 990 del 1969, che ha stabilito, come regola generale, la risarcibilità dei danni causati alle persone trasportate;

che pertanto non si è determinata alcuna disparità di trattamento delle persone trasportate in relazione al risarcimento dei danni subiti a causa di incidenti stradali verificatisi nel periodo indicato dal giudice a quo (salve le eccezioni previste dal testo originario dell'art. 1, ultimo comma, della legge n.990);

che, esclusa la violazione dell'art. 3 Cost., non possono ritenersi violati nemmeno gli artt. 2 e 32 Cost., in riferimento ai quali la mancanza di tutela assicurativa per i trasportati, limitatamente al detto periodo, è giustificata dal criterio di gradualità dell'estensione del regime dell'assicurazione obbligatoria, ammesso dalle sentenze nn. 55 del 1975 e 264 del 1976.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, lettera c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nel testo sostituito dall'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, e dell'art. 14 del medesimo d.l. n. 857 del 1976 citato, sollevata, in relazione agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/06/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 08/07/92.