SENTENZA N. 235
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 18 dicembre 1991, depositato in Cancelleria il 24 dicembre 1991, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 4 marzo 1991, n. 2612/IX, dell'Assessore alla sanità indirizzata ai Presidenti delle UU.SS.LL. dell'Umbria ed al Presidente del CO.RE.CO.; e della nota 9 ottobre 1991, n. 12255/IX del medesimo Assessore indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed iscritto al n. 54 del registro conflitti 1991.
Visto l'atto di costituzione della Regione Umbria;
udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso notificato il 18 dicembre 1991, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Umbria impugnando due note dell'Assessore alla sanità di detta Regione concernenti la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unità sanitarie locali e l'indizione di concorsi riservati al personale già in servizio: la prima nota, del 4 marzo 1991, n.2612/IX, è indirizzata ai presidenti delle unità sanitarie locali e al presidente del comitato regionale di controllo della Regione Umbria; la seconda, del 9 ottobre 1991, n. 12255/IX, al dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio.
Il ricorrente ricorda come l'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n.344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, preveda, per la copertura dei posti vacanti nelle piante organiche dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, una riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore del personale in servizio di ruolo. Il citato art. 11 rimanda peraltro la determinazione della percentuale dei posti riservati per i singoli concorsi, nonchè dei requisiti richiesti al personale in servizio per accedervi, ad un decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, l'Assessore alla sanità dell'Umbria, con la nota del 4 marzo 1991, ha invitato i presidenti delle unità sanitarie locali a bandire i concorsi riservati, stabilendo anche i requisiti necessari per accedere a quattro posizioni funzionali.
Tale nota non è stata sottoposta al vaglio della commissione di controllo sugli atti amministrativi della Regione, nè è stata inviata al dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio che, avutane notizia a seguito di un esposto, ne ha chiesto la revoca con nota del 12 settembre 1991. L'Assessore regionale, con la nota del 9 ottobre 1991 (pervenuta al dipartimento per la funzione pubblica il 23 ottobre), ne ha confermato però contenuti ed obiettivi.
Chiede il ricorrente l'annullamento delle due note perchè invasive delle competenze statali: l'Assessore regionale ha dettato indirizzi che la legge rimette al decreto interministeriale, violando così l'art.117 della Costituzione, come risulterebbe <<integrato>> dall'art. 47 della legge n.833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), dalle disposizioni contenute nei decreti delegati emanati in forza di detto art.47, terzo comma, nonchè dal citato art. 11 del decreto-legge n.344 del 1990, convertito nella legge n. 21 del 1991. Di tali note il ricorrente chiede che sia sospesa, in via cautelare, l'esecuzione.
2. La Regione Umbria ha presentato una memoria di costituzione il 3 febbraio 1992, vale a dire oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, stabilito dall'art. 26, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Considerato in diritto
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Umbria in relazione alle due note dell'Assessore alla sanità impugnate con il ricorso notificato il 18 dicembre 1991.
La prima nota, che risale al 4 marzo 1991, detta indirizzi per la riorganizzazione dei servizi amministrativi nelle unità sanitarie locali e, soprattutto, dà impulso ad indire i bandi di concorso riservati al personale in servizio di ruolo, secondo quanto previsto dall'art.11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, ma in assenza delle prescrizioni attuative demandate al decreto del Ministro della sanità (si veda ora il decreto 21 ottobre 1991, n. 458, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1992).
Di tale nota assessorile il dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio ha acquisito certa conoscenza quanto meno dal 12 settembre 1991. In tale data, infatti, il Ministro per la funzione pubblica ha chiesto all'Assessore regionale alla sanità dell'Umbria la revoca delle direttive emanate il 4 marzo 1991.
Negativa è stata la risposta dell'Assessore regionale, il quale, con la nota del 9 ottobre 1991 (pervenuta al dipartimento per la funzione pubblica il 23 ottobre successivo), ha confermato <<contenuti ed obiettivi>> della precedente determinazione.
Il Presidente del Consiglio ha impugnato entrambe le note; ma per la prima il ricorso è manifestamente tardivo, mentre per la seconda è evidente il suo carattere meramente confermativo. É infatti la nota del 4 marzo 1991 che avrebbe determinato l'asserita invasione delle attribuzioni dello Stato ed integrato la situazione di conflitto (v. le sentenze di questa Corte 29 ottobre 1985, n. 245; 12 maggio 1977, n. 75; 14 aprile 1976, n. 84; 19 giugno 1973, n. 87; 18 maggio 1972, n. 94); la Presidenza del Consiglio ne ha avuto piena conoscenza dal 12 settembre 1991; la decorrenza del termine per ricorrere previsto dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dunque riportata a tale data, rispetto alla quale il ricorso, notificato il 18 dicembre 1991, risulta tardivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle due note emanate dall'Assessore alla sanità della Regione Umbria il 4 marzo (n.2612/IX) e il 9 ottobre 1991 (n. 12255/IX), concernenti la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unità sanitarie locali di detta Regione e l'indizione di concorsi riservati al personale già in servizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 27/05/92.