SENTENZA N. 84
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato l'8 maggio 1973, depositato in cancelleria l'11 successivo ed iscritto al n. 6 del registro 1973, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti 25 novembre 1972, n. 3106, 9 dicembre 1972, n. 3340 e 19 dicembre 1972, n. 3425 del Ministro per i lavori pubblici con i quali sono stati assegnati al Provveditorato regionale alle opere pubbliche, anziché alla Regione, i contributi di cui all'art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (contributo all'Istituto autonomo case popolari per costruzione di alloggi a totale carico dello Stato per baraccati, ecc.).
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato l'8 maggio 1973 il Presidente della Regione siciliana ha proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ricorso per regolamento di competenza diretto ad ottenere l'annullamento dei decreti del Ministro per i lavori pubblici 25 novembre 1972, n. 3106, 9 dicembre 1972, n. 3340 e 19 dicembre 1972, n. 3425, con i quali sono stati assegnati al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, anziché alla Regione, i contributi previsti dall'art. 68 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la costruzione, da parte degli Istituti autonomi della case popolari, di alloggi a totale carico dello Stato destinati ai fini espressamente indicati dal precedente art. 48, primo comma.
La Regione deduce che nel luglio 1972 essa aveva inviato al Comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei LL.PP. il piano di localizzazione degli interventi previsti dagli artt. 67 e 68 della legge n. 865 del 1971, chiedendo espressamente che le fossero accreditati i contributi destinati alla Sicilia, ma il Ministero, in uno scambio di note con il competente Assessorato dei LL.PP., aveva precisato che i contributi stessi sarebbero stati assegnati al Provveditorato regionale alle OO.PP. della Sicilia.
Secondo la difesa della Regione, i tre decreti impugnati, con i quali le assegnazioni sono state disposte in favore del Provveditorato, sarebbero illegittimi perché emessi in violazione non solo dell'art. 70 della legge sulla casa n. 865 del 1971, ma soprattutto della competenza della Regione siciliana in materia di edilizia popolare.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale con deduzioni del 24 maggio 1973 chiede che il ricorso proposto dalla Regione venga dichiarato inammissibile o comunque infondato.
In via pregiudiziale, l'Avvocatura deduce la inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che esso é stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; ed invero, poiché la controversia in esame riguarderebbe non una pretesa patrimoniale della Regione ma lo stesso potere di distribuzione dei contributi previsti dalla legge sulla casa, l'Avvocatura ritiene che, quanto meno dalla data in cui la Presidenza della Regione contestò al Ministero i criteri di assegnazione dei contributi, deve decorrere il termine per la proposizione del ricorso per regolamento di competenza.
Secondo la difesa dello Stato, il ricorso sarebbe inammissibile anche sotto un diverso profilo, in quanto la Regione ricorrente, invece di ottemperare al disposto del citato art. 39, che richiede l'indicazione delle disposizioni costituzionali di cui si assume la violazione, si sarebbe limitata a denunciare la violazione di una generica e inesistente competenza regionale in materia di edilizia popolare nonché la violazione dell'art. 70 della legge n. 865 del 1971 in ordine al quale non sarebbe ipotizzabile un conflitto di rango costituzionale.
Nel merito, poi, l'Avvocatura afferma che la Regione siciliana non avrebbe alcun titolo per ottenere in gestione i contributi destinati agli Istituti autonomi delle case popolari, perché essa sarebbe priva di competenza in materia di edilizia popolare.
All'udienza di discussione le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie deduzioni.
Considerato in diritto
1. - Con ricorso notificato in data 8 maggio 1973, il Presidente della Regione siciliana ha proposto giudizio per regolamento di competenza nei confronti dello Stato, assumendo che, ai sensi dell'art. 70 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, i fondi attribuiti alla Sicilia in forza dell'art. 68 della stessa legge, avrebbero dovuto essere assegnati alla Regione e non, secondo quanto era stato invece disposto, al Provveditorato alle OO.PP. di Palermo. Nel sollevare il conflitto di attribuzioni, la Regione ricorrente ha impugnato tre decreti del Ministro dei lavori pubblici, emessi il 25 novembre, 9 e 19 dicembre 1972 e recanti rispettivamente i numeri 3106, 3340 e 3425, con i quali, in concreto, é stato disposto l'accreditamento di tali fondi. La difesa dello Stato ha però eccepito la inammissibilità del ricorso, sostenendo che il conflitto in esame sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta giorni, previsto, a pena di decadenza, dall'art. 39, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, termine che dovrebbe decorrere dal momento in cui la Regione venne a conoscenza della determinazione, da parte dello Stato, dei criteri di ripartizione e assegnazione dei contributi.
2. - L'eccezione dell'Avvocatura é fondata.
Ed invero, il provvedimento che aveva disposto l'assegnazione dei contributi in favore del Provveditorato, e di cui i decreti costituiscono soltanto successivi atti di esecuzione, é il piano del Comitato per l'edilizia residenziale (C.E.R.) che costituisce l'atto terminale di un complesso procedimento introdotto e disciplinato dalla così detta legge sulla casa, la n. 865 del 22 ottobre 1971.
Stabilisce infatti l'art. 3 che le Regioni forniscono ogni anno al C.E.R. le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare; che il C.E.R. formula il piano di ripartizione fra le Regioni dei fondi disponibili; che tale piano é sottoposto dal Ministro dei LL.PP. al Comitato per la programmazione economica (CIPE), il quale lo approva e lo comunica alle Regioni. Queste, ricevuto il piano, approvano il proprio piano di localizzazione e lo comunicano al C.E.R. che, in riferimento ai fondi messi a disposizione di ciascuna Regione, predispone il programma di utilizzazione dei fondi disponibili. Seguono quindi i provvedimenti di accreditamento dei fondi in favore degli organi indicati nel piano.
3. - Ora, dagli atti esibiti dalle parti, e particolarmente dalla lettera della Presidenza della Regione siciliana indirizzata ai Ministri dei LL.PP. e del Tesoro in data 24 febbraio 1973, risulta che il piano C.E.R., con la prescrizione che i relativi fondi sarebbero stati assegnati al Provveditorato, era stato comunicato alla Regione il 12 settembre 1972, con nota ministeriale n. 559, e che il Presidente ne aveva avuto piena conoscenza, perché, con telegramma n. 7593 del 25 novembre 1972, aveva protestato col C.E.R. proprio in ordine alla destinazione dei fondi.
Infatti la indicata lettera della Presidenza regionale del 21 dicembre 1972, così si esprime: "Al riguardo questa Presidenza, che aveva avuto occasione di rilevare dalla nota ministeriale n. 559 del 12 settembre 1972 l'intendimento del C.E.R. di accreditare direttamente in favore del suddetto Provveditorato i fondi in argomento, con proprio telegramma n. 7593 del 25 novembre 1972, indirizzato al predetto Comitato, ha manifestato il proprio dissenso in merito alla determinazione adottata ed ha rivolto viva preghiera per il riesame della decisione al fine di ottenere un sollecito accreditamento dei fondi in argomento".
Il brano riportato rende certo, senza alcun margine di dubbio, che il Presidente della Regione siciliana, almeno dalla data del 25 novembre 1972 in cui spedì il telegramma di protesta, ebbe piena conoscenza della volontà manifestata dai competenti organi dello Stato in ordine alla designazione del Provveditorato alle OO.PP. di Palermo come destinatario dei fondi.
E poiché tale manifestazione di volontà, indipendentemente dalla forma nella quale veniva resa esplicita (sentenze nn. 87 del 1973, 171 del 1971 e 154 del 1967), costituiva indubbia affermazione della competenza dello Stato, in materia che la Regione sosteneva e sostiene essere ad essa esclusivamente riservata, é evidente che dalla data della conoscenza di quella volontà cominciava a decorrere per la Regione il termine di sessanta giorni stabilito dal secondo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ed entro il quale il ricorso in esame doveva essere proposto. Ond'é che quello notificato l'8 maggio 1973, risulta tardivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Presidente della Regione siciliana con atto 8 maggio 1973 ed avente per oggetto l'annullamento dei decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici in data 25 novembre, 9 e 19 dicembre 1972 e recanti i numeri 3106, 3340 e 3425.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1976.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1976.