ORDINANZA N. 180
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 31 agosto 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Rago Leonardo, iscritta al n.717 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di emissione del decreto penale di condanna perchè inadeguata alla gravità del fatto (nella specie, per la ritenuta ricorrenza dell'ipotesi della "maggiore gravità" del reato di emissione di assegni a vuoto prevista dall'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n.1736);
che, ad avviso del giudice rimettente, poichè il rigetto della richiesta comporta una valutazione del merito dell'imputazione ed un impulso per la successiva contestazione dell'ipotesi grave nel decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero, sarebbero violati i principi dettati in tema di incompatibilità della legge delega n. 81 del 1987 - e, quindi, gli artt. 76 e 77 Cost. - nonchè quelli di cui agli artt.25 e 101 Cost., che richiedono che chi è chiamato a giudicare sia alieno dalle suggestioni di convincimenti formatisi anteriormente ed al di fuori del processo;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che con la sentenza n. 502 del 1991 (integrata con l'ordinanza di correzione n. 104 del 1992), questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare "al giudizio" del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna per la ritenuta inadeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero; che tale pronuncia si riferisce ad una fattispecie - ricorrenza dell'ipotesi della "maggiore gravità" del reato di emissione di assegni a vuoto - identica a quella qui in questione: onde essa è da intendere nel senso che la ritenuta inadeguatezza della pena include l'ipotesi in cui essa derivi da inadeguatezza della ipotesi criminosa contestata;
che non rileva che nel caso in esame l'incompatibilità sia prospettata rispetto al giudizio abbreviato, anzichè al giudizio dibattimentale, dato che questa Corte ha già chiarito, nella sentenza n. 401 del 1991, che la locuzione "giudizio" impiegata nell'art. 34, secondo comma, "è di per sè tale da ricomprendere qualsiasi tipo di giudizio, cioè ogni processo che in base ad un esame delle prove pervenga ad una decisione di merito, compreso quello che si svolge con il rito abbreviato";
che, di conseguenza, poichè la norma, nella parte impugnata con l'ordinanza in esame, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, la presente questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna per la ritenuta inadeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero - norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, per questa parte, con la sentenza n. 502 del 1991, integrata con l'ordinanza n. 104 del 1992 - sollevata, in riferimento agli artt.76, 77, 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera con ordinanza del 31 agosto 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 15 aprile del 1992.