Sentenza n. 502 del 1991

 

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SENTENZA N. 502

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 3 ordinanze emesse il 14 novembre 1990 dal Pretore di Livorno nei procedimenti penali a carico di Menelecco Felice, Biagetti Giorgio e Arca Agostino, iscritte ai nn. 390, 391 e 392 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 3 maggio 1991 dal Tribunale di Chieti nel procedimento penale a carico di Di Marco Antonio, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;

3) ordinanza emessa il 16 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di Aliberti Rosario, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con due ordinanze di identico tenore emesse all'udienza dibattimentale del 14 novembre 1990 (r.o. nn. 390 e 391 del 1991), il Pretore di Livorno - rilevando di aver dato impulso, quale giudice per le indagini preliminari, alla formulazione delle imputazioni sulle quali era chiamato a giudicare, in quanto aveva, per esse, respinto la richiesta di archiviazione ed emesso il provvedimento previsto dall'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale - ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, dello stesso codice, assumendone il contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione in riferimento alla direttiva n. 103 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987.

Ad avviso del giudice rimettente, nel caso di giudizio celebrato da chi nella fase precedente ha ordinato di formulare l'imputazione ricorrono le stesse ragioni ispiratrici delle previsioni di incompatibilità contenute nella disposizione impugnata: sia perché il predetto ordine comporta che sia stata già compiuta una valutazione sostanziale dei fatti; sia perché sarebbe altrimenti vanificata la regola, propria del nuovo codice, che impone, a garanzia del principio di terzietà del giudice, che questi non possa conoscere nella fase dibattimentale gli atti compiuti durante le indagini preliminari. Del resto - osserva il rimettente - queste stesse ragioni stanno alla base dell'incostituzionalità della stessa norma dichiarata con la sentenza n. 496 del 1990 per il caso di giudizio abbreviato celebrato da chi ha emesso l'ordine di formulare l'imputazione.

2. - Con altra ordinanza emessa nella stessa udienza del 14 novembre 1990 (r.o. n. 392 del 1991), il Pretore di Livorno ha sollevato una questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, c.p.p., per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il magistrato che in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, abbia per lo stesso fatto rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna ai sensi degli artt. 549 e 459, terzo comma, c.p.p.: e ciò, in riferimento ad un caso in cui il decreto penale richiesto per il reato di emissione di assegni a vuoto (art. 116 regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736) non era stato emesso per essersi ritenuta inadeguata la pena richiesta e ricorrente l'ipotesi grave prevista dalla predetta norma incriminatrice.

L'omessa previsione dell'incompatibilità, in tale ipotesi, confligge, secondo il Pretore rimettente, con le direttive di cui ai nn. 67 e 103 dell'art. 2 della legge delega. Si tratterebbe, in particolare, di una fattispecie sostanzialmente non diversa da quelle dell'incompatibilità all'esercizio di funzioni giudicanti espressamente prevista dallo stesso art. 34, secondo comma, per il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna: dato che anche nel caso in esame il giudice ha già espresso una valutazione di merito sull'imputazione formulata dal pubblico ministero ai fini dell'emissione del decreto penale di condanna, ed ha avuto piena conoscenza degli atti delle indagini preliminari, che non concorrono invece, se non in parte, alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Ricorrerebbero quindi, almeno in parte, le ragioni poste a base della citata sentenza n. 496 del 1990.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei tre predetti giudizi, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, con memorie di identico tenore, pur ammettendo la sussistenza, nelle fattispecie in esame, delle ragioni di incompatibilità evidenziate nella predetta sentenza n. 496 del 1990, sostiene che esse, a ben vedere, sono perfettamente equiparabili a quella del "giudice che .. ha emesso il decreto penale di condanna", per la quale l'art. 34 c.p.p. già prevede la sussistenza dell'incompatibilità. La lamentata incompatibilità dovrebbe perciò ritenersi già ricompresa nella previsione legislativa ed in questo senso le questioni dovrebbero essere dichiarate infondate.

4. - Con ordinanza emessa all'udienza dibattimentale del 3 maggio 1991 (r.o. n. 437/1991), il Tribunale di Chieti ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 25 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., "nella parte in cui non prevede che il giudice che abbia conosciuto delle indagini preliminari nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, non possa prendere parte al dibattimento".

Rilevato di aver già, nella medesima composizione, conosciuto gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero in occasione dell'esame di un'istanza di rimessione in libertà (conclusosi col tramutamento della custodia in carcere in arresti domiciliari), il Tribunale richiama la sentenza di questa Corte n. 496 del 1990, nella parte in cui si sottolinea che "nel nuovo sistema il rilievo assegnato alla terzietà del giudice è stato significativamente accentuato con la previsione che il giudice della fase del giudizio non debba conoscere gli atti compiuti durante le indagini preliminari".

A questa stregua, pur tenendo conto che la decisione presa quale Tribunale del riesame non è conclusiva di una fase procedimentale, ma solo incidentale, e che la cognizione avviene allo stato degli atti, potendosi ben ampliare nel dibattimento, l'incompatibilità dovrebbe essere riconosciuta anche in ragione del condizionamento derivante al giudice del dibattimento dalla piena conoscenza delle risultanze delle indagini preliminari e dal già espresso giudizio prognostico sulla personalità dell'imputato: e ciò, indipendentemente da ogni questione di utilizzazione nel dibattimento delle predette risultanze, già utilizzate nella qualità di Tribunale del riesame.

5. - Sul rilievo che nel medesimo procedimento aveva in precedenza respinto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ed ordinato la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, c.p.p., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina ha sollevato, con ordinanza del 16 aprile 1991, una questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, dello stesso codice, ravvisando una violazione della legge di delega, e perciò degli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella mancata previsione, in tal caso, dell'incompatibilità del giudice a partecipare all'udienza preliminare.

Anche qui, il giudice rimettente trae argomento dalla sentenza di questa Corte n. 496 del 1990, dichiarativa dell'incompatibilità del giudice che ha ordinato di formulare l'imputazione a partecipare al giudizio abbreviato. A suo avviso, essa dovrebbe sussistere anche rispetto alla partecipazione all'udienza preliminare, "potendo ritenersi - anche se in realtà non lo sia - che il giudice abbia già scelto, una volta richiesta la formulazione della imputazione, se disporre il rinvio a giudizio o meno".

6. - Intervenendo nei giudizi di cui ai precedenti punti 4 e 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, si è riportato alle conclusioni rassegnate nel giudizio instaurato con l'ordinanza n. 184 reg. ord. 1991.

In esse, l'Avvocatura rileva che, nella direttiva n. 67, l'incompatibilità è riferita solo al giudice del dibattimento e sussiste solo per il compimento di taluni atti tipici costituiti dalle decisioni "conclusive" che il giudice per le indagini preliminari assume dopo l'esercizio dell'azione penale. L'art. 34, secondo comma, ha ampliato l'ambito dell'incompatibilità considerato nella delega, riferendola a qualsiasi "giudizio"; e la Corte, nella citata sentenza, si è mantenuta in questo solco, estendendola al giudizio abbreviato ma tenendo fermo che essa può venire in considerazione solo rispetto alla funzione di "giudizio".

Il giudice remittente muove, perciò, secondo l'Avvocatura, da una premessa errata, in quanto non considera che l'udienza preliminare ha una funzione squisitamente processuale e non può essere assimilata ad una fase qualificabile come "giudizio", dato che in essa il giudice non è chiamato a pronunciarsi sulla colpevolezza o meno dell'imputato, ma solo a delibare la fondatezza dell'accusa secondo un parametro rigorosamente circoscritto alla non manifesta superfluità del dibattimento.

Perciò, l'ordine di formulare l'imputazione, se può essere assimilato - come ha fatto la Corte - al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare ai fini dell'incompatibilità riferita al successivo giudizio, non può valere - invertendo l'ordine del ragionamento - come atto idoneo a precludere al medesimo giudice la celebrazione di una udienza destinata unicamente a vagliare la necessità del giudizio. Non conta, ad avviso dell'Avvocatura, che dopo l'imputazione "coatta" l'esito dell'udienza possa ritenersi prevedibile; conta, invece, che rispetto al sistema della delega sarebbe antinomica un'incompatibilità interna alla fase, per di più fondata su un malinteso appello alla "terzietà" del giudice.

 

Considerato in diritto

 

1. - I cinque giudizi investono, pur se sotto profili diversi, la medesima disposizione di legge. Essi vanno pertanto riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - Il Pretore di Livorno dubita, con due ordinanze di identico tenore (r.o. nn. 390 e 391 del 1991), che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale contrasti con la direttiva di cui al n. 103 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - e, perciò, con gli artt. 76 e 77 della Costituzione - nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 554, secondo comma, dello stesso codice. Secondo il giudice rimettente, ricorrono infatti, in tal caso, le stesse ragioni di incostituzionalità di detta disposizione poste a fondamento della sentenza n. 496 del 1990.

2.1. - La questione è fondata.

Con le sentenze nn. 496 del 1990 e 401 del 1991, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 34, secondo comma, nelle parti in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale o presso la pretura che - ai sensi, rispettivamente, degli artt. 409, quinto comma, e 554, secondo comma - abbia ordinato di formulare l'imputazione.

Rispetto al giudizio dibattimentale ricorrono le ragioni di incompatibilità già evidenziate nelle predette pronunzie, dato che con l'ordine di formulare l'imputazione il giudice per le indagini preliminari compie una valutazione contenutistica dei risultati di queste e dà anzi ex officio l'impulso determinante alla procedura che condurrà all'emanazione di una sentenza. Di conseguenza - data l'omologia, sotto il profilo in esame, tra il giudizio abbreviato e l'ordinario giudizio dibattimentale (cfr. sentenza n. 401 del 1991, cit.) - non può essere lo stesso giudice che ha già compiuto una così incisiva valutazione di merito ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilità dell'imputato.

Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordine di cui all'art. 554, secondo comma, dello stesso codice.

Va inoltre dichiarata, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordine di cui all'art. 409, quinto comma, c.p.p.

3. - Lo stesso Pretore di Livorno dubita, con altra ordinanza (r.o. n. 392 del 1991), che il citato art. 34, secondo comma, contrasti con le direttive di cui ai nn. 67 e 103 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - e, perciò, con gli artt. 76 e 77 della Costituzione - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto l'istanza di emissione del decreto penale di condanna (artt. 549 e 459, terzo comma, c.p.p.) per la ritenuta inadeguatezza della pena richiesta dal pubblico ministero (in particolare, considerando ricorrente l'ipotesi della "maggiore gravità" del reato di emissione di assegni a vuoto prevista dall'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736).

Anche in questo caso, il giudice a quo sostiene che sussistono le ragioni di incompatibilità poste a fondamento della sentenza n. 496 del 1990, dato che il magistrato chiamato a giudicare ha già compiuto, sulla base della piena conoscenza dei risultati delle indagini preliminari, una valutazione sul merito dell'imputazione formulata dal pubblico ministero.

L'Avvocatura dello Stato, dal canto suo, concorda sulla ricorrenza delle predette ragioni, ma sostiene che l'ipotesi in questione dovrebbe ritenersi già ricompresa - perché ad essa pienamente equiparabile - nella previsione dell'incompatibilità a partecipare al giudizio del "giudice che .. ha emesso il decreto penale di condanna", già contenuta nell'impugnato art. 34, secondo comma.

3.1. - La prospettiva ora indicata dall'Avvocatura non può essere seguita, dato che - come comunemente ritenuto, anche nel vigore del codice di rito previgente - le cause di incompatibilità sono solo quelle tassativamente indicate dalla legge, sicché le norme che le prevedono non sono suscettibili di interpretazione estensiva né, tantomeno, analogica.

Ciò premesso, la questione deve ritenersi fondata.

Nella configurazione del nuovo codice, il procedimento per decreto viene instaurato sulla base di una motivata richiesta del pubblico ministero, il quale ritenga che debba applicarsi soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva; e nella richiesta può essere indicata una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale (art. 459).

Al giudice per le indagini preliminari spetta, in base all'esame delle relative risultanze, di accogliere ovvero rigettare tale richiesta, senza possibilità di apportarvi modifiche; ed il controllo che gli è demandato attiene non solo ai presupposti del rito, ma anche al merito della richiesta, tant'è che può sfociare nell'emissione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 (art. 459, terzo comma) e che, in caso di accoglimento, il decreto di condanna deve contenere "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione di pena al di sotto del minimo edittale" (art. 460, primo comma, lettera c)).

Tale valutazione di merito è estesa anche alla congruità della pena al fatto contestato; ma poiché il giudice, nel decreto di condanna, è tenuto ad applicare la pena "nella misura richiesta dal pubblico ministero" (art. 460, secondo comma), ove egli ritenga che sia da irrogare una pena superiore (ovvero inferiore) non può che rigettare la richiesta e restituire gli atti allo stesso pubblico ministero (art. 459, terzo comma).

In tali casi, la pronuncia di rigetto presuppone, evidentemente, che il giudice abbia già risolto in senso positivo le questioni logicamente precedenti a quella relativa alla misura della pena: che abbia cioè ritenuto insussistenti le condizioni per l'emissione di una sentenza di proscioglimento e, per converso, che sussistano quelle di ammissibilità del rito speciale e, soprattutto, che le risultanze delle indagini preliminari fossero tali da legittimare, rispetto al reato ipotizzato dal pubblico ministero, la condanna per decreto.

Poiché questa valutazione di merito è già stata compiuta, l'incompatibilità va nel caso in esame riconosciuta per le medesime ragioni che hanno indotto il legislatore a prevederla nei confronti del giudice per le indagini preliminari che abbia emesso il decreto penale di condanna. Nell'ipotesi considerata nel giudizio principale, anzi, tali ragioni risultano rafforzate, perché alla suddetta valutazione di merito si aggiunge quella sull'applicabilità di una pena superiore a quella richiesta dal pubblico ministero.

L'art. 34, secondo comma, c.p.p. va, perciò, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna ritenendo inadeguata la pena richiesta dal pubblico ministero.

4. - Sul presupposto di aver già conosciuto, nella medesima composizione, gli atti delle indagini preliminari in occasione del riesame, ex art. 309 c.p.p., di un provvedimento restrittivo della libertà personale dell'imputato, il Tribunale di Chieti (r.o. n. 437 del 1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 25 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che tale previa conoscenza comporti l'incompatibilità a partecipare al dibattimento.

Ad avviso del Tribunale rimettente, l'incompatibilità dovrebbe sussistere sia per il rilievo assegnato nel nuovo sistema processuale alla non conoscenza, nella fase del giudizio, degli atti compiuti durante le indagini preliminari (cfr. sentenza n. 496 del 1990), sia per il condizionamento che dalla conoscenza di questi può derivare al giudice del dibattimento e per il già espresso giudizio prognostico sulla personalità dell'imputato.

4.1. - La questione non è fondata.

Quanto alla pretesa difformità dai principi della legge delega, questa Corte ha già rilevato, nella sentenza n. 496 del 1990, la puntuale corrispondenza tra i casi di incompatibilità enunciati nell'art. 34, secondo comma, del codice e quelli espressamente previsti nell'apposita direttiva (n. 67) di detta legge: con la sola aggiunta, per identità di ratio, dell'ipotesi di decisione sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.

Né può trarsi argomento dalla predetta sentenza per assumere, sul piano sistematico, che la previa conoscenza degli atti delle indagini preliminari abbia autonomo rilievo ai fini dell'incompatibilità. Nella citata sentenza, infatti, è stata considerata come ragione concorrente dell'incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato da parte del giudice che abbia ordinato di formulare l'imputazione, non la mera conoscenza di tali atti, ma la circostanza che di essi sia stata fatta una "valutazione non formale, ma di contenuto" ed essi siano stati perciò "ritenuti tali da rendere necessario .. il passaggio alla fase del giudizio". Né, d'altra parte, la garanzia costituzionale di imparzialità del giudice (art. 25 della Costituzione) impone che sia assicurata la diversità soggettiva tra il giudice del "giudizio" e quello chiamato a provvedere in tema di libertà personale dell'imputato. A prescindere dalla coincidenza o meno dei dati considerati nelle due sedi, è decisivo il rilievo che i provvedimenti sulla libertà personale (e, tra di essi, il riesame di misure cautelari qui specificamente considerato) non comportano una valutazione che si traduca - pur nei limiti della funzione propria della fase processuale di volta in volta considerata - in un giudizio sul merito della res judicanda, idoneo a determinare (o far apparire) un "pregiudizio" che mini l'imparzialità della decisione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato. Rispetto a questa, infatti, i provvedimenti in tema di libertà si caratterizzano per diversità di oggetto e di funzione, dato che la relativa valutazione, puramente indiziaria, mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che ne legittimano la provvisoria restrizione; e ciò tanto più in un sistema, come quello vigente, che subordina tale restrizione a precisi e ben determinati presupposti e finalità, che ne circoscrivono al massimo l'ambito applicativo (cfr. artt. 273, 274 c.p.p.).

5. - Sul rilievo che nel medesimo procedimento aveva in precedenza respinto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ed ordinato la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, c.p.p., il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina dubita, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede, in tal caso, l'incompatibilità del giudice a partecipare all'udienza preliminare.

Tale questione è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 401 del 1991; e dato che il giudice rimettente non prospetta argomenti o profili nuovi, essa va dichiarata manifestamente infondata.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, dello stesso codice;

2) dichiara in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, quinto comma, dello stesso codice;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia proceduto al riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva ai sensi dell'art. 309 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 76 e 25 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Chieti con ordinanza del 3 maggio 1991;

5) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che ha emesso l'ordinanza di cui al predetto art. 409, quinto comma, a partecipare all'udienza preliminare, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina con ordinanza del 16 aprile 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.