ORDINANZA N. 126
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), e dell'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - sul ricorso proposto da Fiorella Vincenzo, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - nel giudizio promosso da Fiorella Vincenzo per ottenere il riconoscimento del periodo degli studi universitari, con ordinanza in data 25 ottobre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il 13 settembre 1991 (R.O. n. 609 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n.46, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di 90 giorni dalla notifica per l'impugnativa innanzi alla Corte dei Conti dei provvedimenti in materia di riscatto dei servizi;
che, a parere del Collegio remittente, sarebbero violati: - l'art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbe un'ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra la disciplina della pensione e quella del riscatto che è ad essa finalizzato, nonchè tra i riscatti trattati con provvedimento autonomo e i riscatti trattati congiuntamente ai provvedimenti relativi alla pensione, rispetto ai quali il termine decadenziale, già previsto dall'art. 63 del regio-decreto 12 luglio 1934, n. 1214, non è più vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 1976;- l'art. 36 della Costituzione, perchè in presenza del termine decadenziale impugnato si verificherebbe una situazione di non giustificata privazione della pensione, o almeno di una parte di essa, rispetto a servizi effettivamente prestati;
che, con riferimento a tale ultimo parametro, e con le medesime argomentazioni, il giudice remittente ha sollevato questione di legittimità costituzionale anche dell'art. 147, secondo comma, del d.P.R.29 dicembre 1973, n. 1092, che prevede che la domanda di riscatto di servizio debba aver luogo, quando il collocamento a riposo avviene per cause diverse dai limiti di età, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione dal servizio;
che è intervenuta nel giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione.
Considerato che la prima questione è stata dichiarata manifestamente infondata (ordd. nn. 852 del 1988 e 120 del 1991) e la seconda infondata (sent. n. 197 del 1987);
che nelle ricordate pronunce si è evidenziata la diversità tra diritto di pensione e diritto al riscatto, il cui esercizio è ragionevolmente sottoposto ad un termine di decadenza, compatibile con la sua funzione;
che non sono stati prospettati motivi sostanzialmente nuovi e diversi, idonei a giustificare un mutamento della decisione;
che l'eventuale diversità di trattamento con il riscatto esercitato in uno con la pensione non rileva nella fattispecie, trattandosi di ipotesi di riscatto esercitato autonomamente; che, pertanto, le questioni di cui sopra appaiono manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n.46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e dell'art. 147, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in riferimento all'art. 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/03/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 25 marzo del 1992.