Ordinanza n. 120 del 1991

 

 CONSULTA ONLINE 

 

 

ORDINANZA N. 120

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma (rectius: settimo comma), della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1989 dalla Corte dei conti - Sez. III giur.le, sul ricorso proposto da Lussana Fabrizia, iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Lussana Fabrizia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei conti, con ordinanza del 23 ottobre 1989, pervenuta il 23 ottobre 1990 (R.O. n. 686 del 1990), sul ricorso proposto da Lussana Fabrizia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma (rectius: settimo comma), della legge 15 febbraio 1958, n. 46 nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza di 90 giorni dalla notifica per l'impugnativa dei provvedimenti in materia di riscatto dei servizi;

che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 24, 113 della Costituzione in quanto risulterebbe un'ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento tra la disciplina della pensione e quella del riscatto che è ad essa finalizzato, nonché tra riscatti trattati con provvedimento autonomo e riscatti trattati congiuntamente alla pensione;

che nel giudizio si è costituita la parte privata che, riportandosi alla motivazione dell'ordinanza di rimessione, ha concluso per la fondatezza della questione;

che è altresì intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la medesima questione, sia pure con riguardo ad altra norma, è stata già dichiarata manifestamente infondata (ord. n. 852 del 1988);

che non sono stati prospettati motivi nuovi e diversi idonei a giustificare un mutamento della decisione, trovando applicazione, anche nella fattispecie, le ragioni addotte nell'ordinanza richiamata e, cioè, quelle della diversità tra diritto di pensione e diritto di riscatto, il cui esercizio è ragionevolmente sottoposto ad un termine di decadenza, compatibile con la sua funzione;

che l'eventuale diversità di trattamento con il riscatto esercitato in uno con la pensione non rileva nella fattispecie, trattandosi di ipotesi di riscatto esercitato autonomamente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma (rectius: settimo comma), della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1991.