ORDINANZA N. 68
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R.29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni),come modificato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 4 giugno 1991 dal Pretore di Saluzzo nei procedimenti penali a carico di Pacifico Salvatore, Scavino Flavio e Mosso Pasqualino, iscritte ai nn. 552, 553 e 554 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con le tre ordinanze, di identico tenore, indicate in epigrafe il Pretore di Saluzzo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:
a)dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
sostenendo che essi violerebbero i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) nella parte in cui assoggettano ad identica sanzione penale l'abusiva installazione di impianto radioelettrico di telecomunicazione, senza distinguere l'ipotesi in cui lo stesso sia soggetto a regime concessorio da quella - meno grave - in cui sia soggetto a semplice regime autorizzatorio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che la questione riferita alla disposizione sub a) - già dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e manifestamente infondata con numerose ordinanze (da ultime, nn. 13, 160, 331 e 394 del 1989) - è ormai palesemente irrilevante nel giudizio principale, dato che la norma impugnata non è in esso più applicabile essendo stata sostituita col predetto art. 30, settimo comma, della legge n. 223 del 1990, che prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole (art. 195, secondo comma, nuovo testo);
che tale questione va perciò dichiarata manifestamente inammissibile;
che la questione riferita alla disposizione sub b) è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 272 del 1991;
che rispetto a tale decisione il giudice a quo non prospetta argomentazioni o profili nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art.45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di Saluzzo con tre ordinanze del 4 giugno 1991;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n.223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/02/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Ugo SPAGNOLI, Redattore
Depositata in cancelleria il 24 febbraio del 1992.