ORDINANZA N. 57
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente
GRECO Giudice
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dal TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di Pescara - sul ricorso proposto da Fraccalvieri Erasmo contro il Provveditorato agli Studi di Pescara, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che il TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di Pescara - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477,"nella parte in cui non consente al personale della scuola non in servizio al 1° ottobre 1974 di restare in servizio fino al 70 anno di età, per il raggiungimento del periodo massimo pensionistico o, comunque, per il miglioramento del trattamento pensionistico";
che il giudice a quo premette che il ricorrente ha impugnato l'atto con cui è stata respinta la propria istanza di trattenimento in servizio fino al compimento del 70 anno di età, rivendicando in sostanza il diritto a rimanere in servizio al fine di conseguire un miglioramento del trattamento pensionistico, ma che, tuttavia, l'art. 15, secondo comma, della legge n.477 del 1973 riconosce tale diritto, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, soltanto al personale che alla data del 1 ottobre 1974 fosse in servizio di ruolo o con incarico a tempo indeterminato, e non anche al personale che, come il ricorrente, alla data anzidetta era legato all'Amministrazione da un rapporto precario;
che, ad avviso del remittente, il sistema attualmente vigente, secondo cui - a seguito delle sentenze di questa Corte n. 207 del 1986 e n.444 del 1990 - mentre il personale in servizio al 1 ottobre 1974 può rimanere in servizio fino al compimento del 70 anno di età per conseguire un trattamento di quiescenza in misura più favorevole, quello assunto dopo tale data ha diritto di rimanere in servizio al solo fine di raggiungere il minimo di pensione, presenta elementi di contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto, una volta che con le anzidette pronunce di questa Corte da un lato si è ritenuta meritevole di tutela l'esigenza di conseguire un miglioramento del trattamento pensionistico e dall'altro si è stabilito che alla norma che fissa la data del 1 ottobre 1974 non può attribuirsi esclusivamente la ratio di evitare una reformatio in peius, si verifica, in primo luogo, una ingiustificata discriminazione tra personale della scuola assunto prima o dopo il 1 ottobre 1974 (art. 3 della Costituzione), e, in secondo luogo, si viola anche l'art. 38, secondo comma, della Costituzione stessa, non potendosi disconoscere che oggi l'ordinamento accorda una specifica tutela anche in ordine al conseguimento di un miglioramento del trattamento pensionistico.
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità - a causa dell'incertezza dei presupposti di fatto da cui muove il giudice a quo -, ovvero, in subordine, per l'infondatezza della questione.
Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato deve essere respinta, in quanto si evince chiaramente dall'ordinanza di rimessione che il ricorrente, pur avendo già raggiunto il minimo della pensione, rivendica il diritto di esser trattenuto in servizio oltre il 65 anno di età al fine di ottenere un miglioramento del trattamento pensionistico e che il giudice a quo solleva l'anzidetta questione nel presupposto che, non essendo il ricorrente stesso in servizio alla data del 1 ottobre 1974, il ricorso, sulla base della normativa vigente, dovrebbe essere rigettato;
che, nel merito, va, in primo luogo, chiaramente esclusa la violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poichè, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. nn.238 del 1988, 461 del 1989, 444 del 1990, 282 e 440 del 1991) il detto precetto impone che sia garantito a tutti i lavoratori il diritto al conseguimento della pensione nella misura minima, ma non anche della pensione massima o, comunque, di un incremento del trattamento di quiescenza: in coerenza con detto principio sono state ritenute illegittime norme che non consentivano il trattenimento in servizio a chi non avesse ancora maturato l'anzianità minima per il diritto a pensione, ma soltanto per il tempo a ciò strettamente necessario (e comunque non oltre il 70 anno di età: cfr.citate sentt. n. 444 del 1990 e 282 del 1991);
che va, parimenti, esclusa la dedotta violazione del principio di eguaglianza - per disparità di trattamento tra il personale scolastico a seconda che fosse o meno in servizio alla data del 1 ottobre 1974 -, in quanto, premesso, in linea generale, che la fissazione del collocamento a riposo al 65 anno di età per i pubblici dipendenti resta tuttora la regola, pur in presenza di varie eccezioni (cfr. sentt. n. 440, 490 e 491 del 1991), in ordine al personale della scuola deve osservarsi che il secondo e il terzo comma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 - come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (v., da ult., citata sent. n. 490 del 1991) - hanno previsto, rispetto a tale principio generale (ribadito nel primo comma dello stesso art. 15), una disciplina di deroga transitoria a beneficio di coloro che si trovavano in servizio alla data anzidetta, a decorrere dalla quale veniva introdotto un limite di età per il collocamento a riposo in parte nuovo e comunque uniforme per tutto il personale in questione: ne consegue che la norma impugnata, anzidetta natura, si sottrae a censure di illegittimità in riferimento al principio di eguaglianza, tendenti ad estenderne l'ambito applicativo, a meno che la stessa non costituisca frutto di scelta discrezionale manifestamente irrazionale od arbitraria; il che va -per quanto ora detto- chiaramente escluso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 luglio 1973, n.477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal TAR dell'Abruzzo - sezione distaccata di Pescara - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/02/92.
Giuseppe BORZELLINO, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 18 febbraio del 1992.