SENTENZA N. 28
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.3, secondo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n.226/90 riapprovata il 26 febbraio 1991 dal Consiglio regionale avente per oggetto "Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il personale delle Unità sanitarie locali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 15 marzo 1991, depositato in cancelleria il 22 marzo successivo ed iscritto al n.15 del registro ricorsi 1991.
Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e l'avv. Gaspare Pacia per la Regione.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso notificato il 15 marzo 1991 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art.3, secondo comma, del disegno di legge della Regione Friuli- Venezia Giulia n.226/90 (Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il personale delle Unità sanitarie locali), approvato dal Consiglio regionale il 16 ottobre 1990 e, a seguito di rinvio governativo, riapprovato nella seduta del 26 febbraio 1991.
La disposizione contrasterebbe con l'art.6 dello Statuto speciale della Regione poichè - non essendo, peraltro, in discussione il carattere soltanto attuativo della competenza legislativa regionale concretamente esercitata - essa, con l'introdurre un caso di aspettativa per motivi non contemplati dall'art.47 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761 esorbiterebbe dal livello di competenza di cui trattasi.
La norma impugnata prevede infatti che: "Il dipendente vincitore di concorso viene collocato, dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale di provenienza, in aspettativa senza assegni per la durata di sei mesi con conservazione del posto occupato prima del superamento del concorso. La durata dell'aspettativa, ove necessario, è prorogata di ulteriori sei mesi e non può, comunque, superare complessivamente la durata di dodici mesi.
Durante il periodo di aspettativa il posto temporaneamente può essere ricoperto tramite supplenza".
Il contrasto con la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato sarebbe evidente in quanto una norma con ratio simile a quella ora censurata era contenuta nel d.P.R. 27 marzo 1969, n.130 e non è stata riprodotta nell'ordinamento attualmente in vigore.
2. Il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia riconosce che alla Regione è stata concretamente attribuita, nella materia, soltanto una ridotta competenza legislativa per l'attuazione della normativa statale, ma rileva che la ritenzione operata dallo Stato riguarderebbe, pur tuttavia e nel suo complesso, materia di sicura competenza regionale, dalla quale una porzione è stata "amputata".
Dovrebbe riconoscersi, perciò, una riduzione dei suoi contenuti a ciò che è veramente essenziale per il soddisfacimento dell'interesse nazionale.
Conclusivamente, la previsione di un ulteriore caso di aspettativa, come quello prefigurato nella disposizione de qua, appare, secondo la Regione, conforme alla competenza legislativa di attuazione anche a voler considerare questa nei limiti più rigorosi; il caso previsto andrebbe ricompreso, d'altra parte, in quello che, con formula generica, viene riferito a motivi di famiglia.
Considerato in diritto
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale della deliberazione legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia n.226, riapprovata il 26 febbraio 1991 e recante "Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il personale delle Unità sanitarie locali", limitatamente all'art.3, secondo comma.
La disposizione impugnata stabilisce che il dipendente vincitore di concorso viene collocato in aspettativa senza assegni per la durata di sei mesi prorogabile per un uguale periodo ove necessario, con conservazione del posto occupato prima del superamento del concorso.
1.2 - Secondo il ricorrente il disposto in esame contrasterebbe con l'art.47 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.761 (Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali) che non contempla la specifica ipotesi di aspettativa in esame
Sicchè sussisterebbe violazione dell'art.6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in forza del quale spetta alla Regione nella materia de qua soltanto competenza di attuazione.
2. La censura è fondata.
La Corte ha avuto già modo di affermare (sentenza n.122 del 1990; sentenza n.484 del 1991) che nell'esercizio del potere di emanare norme di attuazione come quella coinvolta nell'attuale vicenda (nè la Regione, affermando d'aver subìto una "amputazione", contesta, nel caso concreto, tale specifica competenza) il forzarne l'ambito oggettivo esorbita dai limiti costituzionali relativi: per contro, va osservato il rispetto delle regole contenute nel d.P.R.n.761 cit., contenente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.
Fra queste v'è la regolamentazione delle aspettative, ma l'articolo che le concerne (47) non dà facoltà di far uso dell'istituto, in ipotesi, per i fini specifici di conservazione del posto occupato da parte di vincitore di altro concorso, così come intende disporre, invece, la Regione.
Trattasi, invero, di previsione specifica già contenuta in passato nello stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri (d.P.R.23 marzo 1969, n.130) ma non riprodotta allorchè si è provveduto a regolare lo stato del personale delle unità sanitarie locali (d.P.R. n.761 cit.).
Questo va disciplinato, adunque, giusta l'art.47 della legge 23 dicembre 1978, n.833 istitutiva del servizio sanitario regionale, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.
Il che sta ad avvalorare il divieto per il legislatore regionale, nell'ambito di una competenza la quale - poichè attuativa - non lo consente, di introdurre una nuova figura di aspettativa quale è sostanzialmente quella in discussione, ben precisa nelle sue finalità e connotazioni, diverse dall'aspettativa per motivi di famiglia.
Consegue una dichiarazione di illegittimità costituzionale nei riguardi della disposizione stessa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.3, secondo comma, della legge della Regione Friuli- Venezia Giulia, intitolata "Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il personale delle Unità sanitarie locali", riapprovata il 26 febbraio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/01/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Giuseppe BORZELLINO, Redattore
Depositata in cancelleria il 3 febbraio del 1992.