Ordinanza n. 521 del 1991

 

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ORDINANZA N. 521

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

Prof. Francesco GUIZZI                                                  “

Prof. Cesare MIRABELLI                                               “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1991 dal Pretore di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di Pirro Raffaele iscritta al n. 442 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Casale Monferrato, con ordinanza del 17 aprile 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone la decisione immediata sulla eccezione d'incompetenza territoriale e vieta di ritornare sulla questione nel corso del dibattimento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione;

Considerato che non può essere accolta l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato in ordine al difetto di rilevanza della questione, in quanto il giudice a quo pone in dubbio la legittimità costituzionale della norma impugnata nel momento in cui deve farne applicazione decidendo immediatamente l'eccezione d'incompetenza territoriale dedotta dalla difesa dell'imputato;

che, nel merito, questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che la competenza territoriale del giudice penale è disciplinata dalla legge in considerazione del luogo ove il reato è stato commesso, con finalità che attiene in modo prevalente alla economia processuale, sì da consentire che ivi si dia luogo alla miglior concentrazione delle attività del processo; il che spiega la minor rigidità della detta disciplina rispetto a quella stabilita per la competenza funzionale, la quale, invece, investe l'intrinseca idoneità del giudice alla funzione (v. sent. n. 77 del 1977);

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio, attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie (v. ancora cit. sent. n. 77 del 1977);

che, quindi, la norma impugnata non contrasta in alcun modo con il contenuto del precetto costituzionale come sopra precisato, sia perché restano sempre chiaramente determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, in modo da dare all'interessato la certezza circa il giudice che lo deve giudicare, sia perché l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale corrisponde alla richiamata peculiare natura della competenza in esame, per cui il legislatore può legittimamente ritenere, nella sua discrezionalità, di limitare la possibilità di rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo (cfr. anche sentt. nn. 1 del 1965, 139 del 1971, 174 del 1975 e 77 del 1977);

che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente infondata;                                                            

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI - Francesco GUIZZI - Cesare MIRABELLI.

 

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.