SENTENZA N. 1
ANNO 1965
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1240, terzo comma, del Codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1964 dal comandante della Capitaneria di porto di Napoli nel procedimento penale a carico di Mastellone Giuseppe, iscritta al n. 29 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 18 novembre 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Il comandante della motonave "Santa Lucia" del compartimento di Napoli, capitano di lungo corso Mastellone Giuseppe, nell'approdare nel porto di Gibuti il 16 giugno 1963 omise di adempiere agli obblighi imposti dagli artt. 179 e 181 del Codice della navigazione, incorrendo così nel reato previsto dall'art. 1195 dello stesso Codice. In seguito a comunicazione di tale infrazione per opera del vice console italiano di detta località, venne instaurato a carico del predetto procedimento penale avanti il comandante del porto di Napoli. Questi, con ordinanza 24 gennaio c.a., sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale nei confronti del terzo comma dell'art. 1240 del Codice della navigazione, nella considerazione che la prescrizione ivi contenuta (secondo la quale la competenza dell'autorità consolare per i reati commessi all'estero in materia di navigazione passa al giudice competente per territorio nel caso in cui al momento della partenza della nave l'autorità consolare stessa non abbia ancora pronunciata sentenza di merito) appare in contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, perché viola il principio ivi stabilito della certezza del giudice naturale precostituito per legge, privando il cittadino del diritto ad una previa conoscenza del giudice competente, diritto riaffermato dalla sentenza di questa Corte n. 88 del 1962.
Sospendeva, in conseguenza, il giudizio instaurato avanti a lui inviando gli atti a questa Corte.
L'ordinanza, debitamente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 14 marzo 1964. Si é costituito in giudizio solo il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento in data 2 aprile c.a. Nelle sue deduzioni l'Avvocatura mette in rilievo come proprio dalla sentenza n. 88 del 1962, cui si riferisce l'ordinanza, si desume l'infondatezza della questione sollevata, essendosi in essa affermato che il principio della precostituzione del giudice, qual'é posto dall'art. 25, solo allora può dirsi violato quando la legge preveda un'alternativa nella competenza fra uno e un altro giudice da stabilire a posteriori con provvedimento discrezionale singolo, in relazione ad un dato procedimento, risultando in tal caso violata la riserva assoluta di legge, sancita dall'articolo stesso. Nella specie non sussiste un'alternativa condizionata a valutazione da compiere successivamente al verificarsi di un reato, prevedendosi invece dall'art. 1240, terzo comma, la sostituzione di un giudice ad un altro in conseguenza del verificarsi di fatti materiali, com'é quello della partenza della nave dal porto straniero, senza che vi sia luogo ad apprezzamenti o a decisioni di una qualsiasi autorità.
Conclude chiedendo che si dichiari l'infondatezza della questione.
Considerato in diritto
1. - L'ordinanza in esame ha ritenuto la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata nel supposto dell'applicabilità alla specie dell'art. 112 della legge consolare. Non compete alla Corte sindacare il merito del giudizio così formulato per accertare se tale presupposto fosse fondato o se invece la competenza del console di Gibuti nella materia contravvenzionale prevista da detto articolo fosse da escludere.
2. - La questione non é fondata.
La Corte ha in numerose pronunce precisato che il principio della precostituzione del giudice, qual é sancito nel primo comma dell'art. 25, deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, ed altresì che esso non risulta violato neppure nei casi pei quali la legge preveda la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro, purché anch'esso precostituito, allorché siano resi necessari per assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, come quello dell'indipendenza ed imparzialità, o l'altro dell'ordine e coerenza nella decisione di cause fra loro connesse.
Nessuna deroga al principio si riscontra nella norma denunciata. A meglio intendere tale affermazione, giova ricordare che nel sistema del Codice della navigazione la competenza a giudicare in primo grado delle contravvenzioni da esso previste é ordinata sulla base di criteri diversi. Vi é anzitutto, per quelle commesse nel territorio dello Stato, la competenza dei comandanti di porto capi di circondario (art. 1238, primo comma).
Quando invece esse si siano verificate all'estero, ma nell'ambito di un distretto consolare, la competenza stessa, in virtù del citato art. 112 della legge consolare (R. D. 28 gennaio 1866, n. 2804), passa al console ad esso preposto, sempreché i trattati o gli usi consentano l'esercizio di tale giurisdizione (art. 111). Tuttavia, riguardo a tale caso l'art. 1240, terzo comma, stabilisce che se, al momento della partenza della nave dal distretto, non é stata ancora pronunciata dal console la sentenza di merito, competente diviene il giudice del luogo, sito in territorio nazionale, dove ha luogo il primo approdo della nave su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.
A questo stesso organo é poi attribuito il potere di decisione sulle contravvenzioni commesse all'estero, in località ove manchino o difettino di potere le autorità consolari, oppure in alto mare (art. 1240, primo comma). Ritorna però la competenza del comandante del luogo di iscrizione della nave, nell'ipotesi che non siano applicabili le prescrizioni per ultimo ricordate, oppure quando, prima dell'approdo in territorio nazionale, sia stato presentato rapporto o denunzia alle autorità consolari, ed altresì allorquando queste abbiano espletato funzioni di polizia giudiziaria (art. 1240, secondo comma).
Risulta pertanto chiaramente confermato come i giudici abilitati a conoscere delle vertenze in esame sono tutti precostituiti in virtù di leggi che ne fissano la composizione e ne determinano i poteri, in considerazione del verificarsi di eventi bene specificati, in evidente connessione con le particolarità delle situazioni inerenti alla mobilità dei natanti su cui i reati sono commessi, o a cui appartengono i responsabili, ma pure in aderenza ai principi, come quello dell'art. 39 del Codice di procedura penale al quale si ispira l'attribuzione del potere giudicante ai consoli del luogo del commesso reato, o l'altro che richiede la maggiore possibile immediatezza nella raccolta delle prove e di tutti gli altri elementi di giudizio, nonché nella persecuzione del colpevole, tenuto presente allorché si é fatto ricorso al comandante del porto di primo approdo.
3. - La circostanza messa in rilievo dall'ordinanza, che cioé gli spostamenti di competenza previsti dal Codice vengono determinati per effetto di accadimenti casuali, lungi dal corroborare la fondatezza della questione sollevata, vale a privarla di valore, poiché comprova come essi rimangano sottratti ad ogni apprezzamento discrezionale da parte di pubbliche autorità; mentre gli eventi considerati casuali sono in realtà imposti, come si é detto, dalle esigenze obiettive della navigazione.
L'ordinanza accenna anche alla eventualità che deroghe alla competenza del giudice possano dipendere da un intenzionale comportamento del prevenuto. A parte la considerazione che, se così fosse, non si sarebbe in presenza di una violazione dell'art. 25, una volta ritenuto, come l'ordinanza ritiene, che la garanzia dal medesimo disposta costituisce un diritto del soggetto interessato alla previa, non dubbia conoscenza dell'organo cui spetta giudicarlo (essendo chiaro che tale conoscenza egli possiede, ed anzi proprio sulla base della medesima si può realizzare l'eventualità di una sua influenza, in via di fatto, sulla individuazione del giudice territorialmente competente), é da osservare come tale influenza, ipotizzabile del resto solo quando lo stesso comandante della nave sia autore della contravvenzione, o abbia comunque interesse ad effettuare lo spostamento di competenza, risulta in pratica difficilmente esercitabile, in presenza delle precise e dettagliate condizioni cui la legge subordina l'ordine delle varie competenze, a tacere poi dei vincoli gravanti sui comandanti a seguire le rotte prestabilite ed a dar conto delle ragioni di forza maggiore che li costringano ad apportare alle medesime eventuali deviazioni.
D'altronde la possibilità che l'imputato possa, di fatto, col suo comportamento contribuire alla determinazione del giudice territorialmente competente si rinviene anche nella disciplina posta in linea generale dal Codice di procedura penale, come emerge dall'art. 40, ed in particolare dal secondo comma dell'art. 41, relativi ai reati commessi all'estero. Ed é poi da tener presente che anche il legame posto, per la determinazione della competenza nel caso di reato continuato, con il luogo in cui é venuta a cessare la continuazione (art. 39, secondo comma) può consentire all'imputato di operare in modo da provocare uno spostamento di competenza da un luogo ad un altro. Ma in tutti i casi prospettati l'eventuale influenza della volontà dell'imputato si palesa per quello che effettivamente é: una circostanza di fatto che viene presa in considerazione come mezzo indiretto per rendere più facile e più immediata l'individuazione del giudice competente, sempre effettuabile secondo criteri fissati preventivamente dalla legge. Né può trascurarsi il dato che nel sistema del Codice di procedura penale, secondo emerge dal disposto degli artt. 43 e 44, la medesima incompetenza per territorio é considerata in maniera non rigida, proprio perché in questi casi vengono ad essere sempre pienamente rispettate le garanzie fondamentali previste dalla Costituzione rispetto al processo penale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1240, terzo comma, del Codice della navigazione, sollevata dall'ordinanza in epigrafe, in relazione all'art. 25, primo commà della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Piazza della Consulta, il 22 gennaio 1965.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 1965.