Ordinanza n. 481 del 1991

 

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ORDINANZA N. 481

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, n. 25 della legge 11 aprile 1990 n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e art. 3, primo comma, n. 25 del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1990 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Ricco' Gianfranco Giuseppe ed altri, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con ordinanza del 30 novembre 1990 (pervenuta alla Corte il 14 giugno 1991) il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 3, primo comma, n. 25, della legge n. 73 del 1990, e dell'art. 3, primo comma, n. 25, del d.P.R. n. 75 del 1990, nella parte in cui dette norme escludono dall'amnistia il reato di violenza privata aggravato dal numero delle persone, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali;

che il Tribunale remittente, premesso che l'esclusione riguarda il reato ascritto agli imputati nel caso sottoposto al suo esame, anche se commesso - secondo la contestazione - per l'attuazione di uno sciopero, osserva che il d.P.R. n. 75 del 1990, con l'art. 1, primo comma, lett. f), ha invece incluso nell'amnistia un reato che non vi sarebbe rientrato in base alla pena edittale, cioè quello di "blocco stradale" previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, quando tale reato sia stato commesso "a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi"; il che concretizzerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra reati che, ad avviso del giudice a quo, devono ritenersi intrinsecamente omogenei;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione;

Considerato che, per costante giurisprudenza, questa Corte nell'esaminare analoghe censure ha sempre riconosciuto la competenza esclusiva del legislatore nella scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, e la impossibilità di sindacare le relative valutazioni di politica criminale salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (cfr.: sentt. nn. 4 del 1974, 214 del 1975, e 59 del 1980); specificando che la diversità del bene giuridico tutelato consente sempre una diversa valutazione politicosociale ed un differente trattamento ai fini dell'amnistia (cfr. sent. n. 175 del 1971, ordd. nn. 441 e 628 del 1987);

che, nel caso in esame, è evidente la diversità del bene giuridico tutelato dalle due fattispecie in raffronto: interesse alla libera circolazione in un caso e libertà di autodeterminazione della persona nell'altro; sicché la dedotta disparità di trattamento non risulta priva di giustificazioni e non può conseguentemente ritenersi arbitraria;

che comunque l'art. 1, lett. f), del d.P.R. n. 75 del 1990 concede amnistia per il reato di blocco stradale: "anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone .. sempre che non ricorrano altre aggravanti" ; di tal ché l'amnistia non è concessa ove il reato sia commesso usando violenza o minacce alle persone o violenza sulle cose, aggravanti, queste ultime, previste al terzo comma dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 66 del 1948;

che pertanto anche la fattispecie di reato assunta dal Tribunale di Reggio Emilia quale tertium comparationis riceve, ai fini dell'applicazione dell'amnistia, il medesimo trattamento del reato ascritto agli imputati del giudizio a quo, allorquando sia contestato l'uso di violenze o minacce;

che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, n. 25 della legge 11 aprile 1990 n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), e dell'art. 3, primo comma, n. 25 del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.