SENTENZA N. 214
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. b, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 (Concessione di amnistia e di indulto), e dell'art. 5, lett. b, della relativa legge di delegazione 21 maggio 1970, n. 282, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Beschi Itala, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di un procedimento penale a carico di Beschi Itala, imputata del reato previsto e punito dagli art. 81,491, 485,482,476 del codice penale per aver apposto, nel 1968, una firma falsa su due effetti cambiari di lire 15.000 ciascuno, il giudice istruttore presso il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. b, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia al falso in scrittura privata anche se ricorre l'attenuante della particolare tenuità del danno (art. 62 n. 4 c.p.).
Osserva il giudice a quo che mentre l'attenuante suddetta consente l'applicazione dell'amnistia agli autori dei più comuni delitti contro il patrimonio (furto, appropriazione indebita, truffa, ricettazione), i delitti di falso in scrittura privata non rientrano nel provvedimento di clemenza neppure ove arrechino danno patrimoniale di speciale tenuità, e ciò in contrasto con il comune senso di giustizia distributiva. L'esclusione parrebbe determinata da concezioni astratte che ravvisano nei delitti contro la fede pubblica la lesione di beni degni di una superiore tutela giuridica, mentre l'esperienza pratica dimostrerebbe che anche tali reati vengono comunemente a ledere in primo luogo interessi patrimoniali.
La diversità di trattamento così denunciata violerebbe l'art. 3 della Costituzione anche se lo stesso giudice istruttore non si nasconde che si é al limite tra le valutazioni di opportunità politica, rimesse alla discrezionalità del legislatore, ed il vizio di legittimità costituzionale, sindacabile dalla Corte.
É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 14 settembre 1973, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.
La difesa dello Stato, premessa la distinzione tra reati offensivi della fede pubblica, che si perfezionano indipendentemente dall'eventuale danno patrimoniale, e delitti contro il patrimonio nei quali il danno é elemento fondamentale, rileva che appartiene all'esclusiva attribuzione del legislatore disciplinare in vario modo sul piano penale due o più reati o gruppi di reati, interpretando la coscienza sociale. Per giurisprudenza costante della Corte costituzionale la valutazione in ordine alla gravità dei vari tipi di reati costituisce espressione di discrezionalità insindacabile, salvo che non ricorra l'ipotesi estrema dell'assenza d'ogni razionalità a fondamento d'una certa disciplina.
Questo stesso principio deve trovare applicazione in tema di amnistia, ove l'estensione del beneficio é frutto di una valutazione di politica criminale che tiene conto non soltanto della gravità oggettiva dei reati, ma anche della loro diffusione o frequenza.
La stessa Corte costituzionale ha affermato tale criterio osservando che la discriminazione tra reati amnistiabili e non, può farsi discendere da considerazioni di diverso ordine non essendo necessariamente legata all'entità della pena. "Una irrazionalità potrebbe se mai prospettarsi... quando la differente disciplina riguardasse reati lesivi dello stesso bene voluto proteggere: ciò che non si verifica nella specie, dato che la frode in commercio rientra tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e l'artigianato, mentre la truffa appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio; riguardano cioé interessi suscettibili di diversa valutazione politico-sociale, e quindi di differente trattamento ai fini dell'amnistia" (sentenza 175 del 1971).
Pertanto, se é stato negato che la diversa disciplina esistente, in tema d'amnistia, tra la frode in commercio e la truffa, contrasti con il principio d'eguaglianza, a maggior ragione non sussiste irrazionalità nell'esclusione dal provvedimento di clemenza dei delitti di falso in titoli di credito, anche se attenuati ex art. 62, n. 4, c.p., a nulla rilevando che sono stati amnistiati delitti contro il patrimonio.
Considerato in diritto
La Corte deve decidere se contrastino o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza l'art. 5, lettera b, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, ed il corrispondente art. 5, lettera b, della legge 21 maggio 1970, n. 282, nella parte in cui non estendono l'amnistia ai reati di falso in scrittura privata ove ricorra l'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, in raffronto alla diversa disciplina adottata per i delitti di furto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione.
La questione é infondata.
La Corte, nell'esaminare analoghe censure, ha già riconosciuto che compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, e che le relative valutazioni di politica criminale non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (sentenza n. 4 del 1974). In precedenza é stato anche riconosciuto che la diversità del bene giuridico tutelato consente sempre una diversa valutazione politico-sociale e un differente trattamento ai fini dell'amnistia (sentenza n. 175 del 1971).
Non può certo dirsi che, come si legge nell'ordinanza, i reati di falso in scrittura privata (compreso fra essi il falso cambiario) abbiano un oggetto sostanzialmente identico a quello dei reati contro il patrimonio. Anche se la spinta criminosa che nella maggior parte dei casi determina il falsario é la speranza di un profitto patrimoniale, il danno dei reati previsti nel titolo VII, libro 2, c.p. consiste in primo luogo nella lesione del bene superiore della pubblica fede, compromessa dalla circolazione di documenti apocrifi atti a trarre in inganno più persone.
Le differenze strutturali e teleologiche tra le due categorie di delitti, previsti in titoli diversi e puniti con pene diverse, rendono non irrazionale l'esclusione dei delitti di falso dai benefici degli artt. 5, lettera b, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, e 5, lettera b, della legge 21 maggio 1970, n. 282.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 5, lettera b, del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, e 5, lettera b, della legge 21 maggio 1970, n. 282, nella parte in cui non estendono l'amnistia ai reati di falso in scrittura privata, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1975.