SENTENZA N. 476
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, e 5, quinto comma, del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, promosso con ricorso della regione Lombardia notificato il 13 aprile 1991, depositato in cancelleria il 15 aprile successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - La regione Lombardia ha impugnato gli artt. 2, terzo comma, e 5, quinto comma, del decreto legge 12 gennaio 1991 n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991) convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991 n. 80, che, disponendo la diretta erogazione di finanziamenti statali alle comunità montane, senza prevedere alcun intervento da parte della regione sia quale assegnataria dei finanziamenti sia quale titolare del successivo riparto dei fondi agli enti destinatari, pregiudicherebbero il ruolo programmatorio della regione stessa, con conseguente lesione delle funzioni ad essa garantite dagli artt. 117, 118, e 119, terzo comma, della Costituzione.
Sostiene la ricorrente che il criterio della diretta erogazione dei finanziamenti, adottato dalle norme impugnate, configurerebbe un totale ribaltamento di quello in precedenza utilizzato dal legislatore nazionale e tradotto sia nell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971 n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), che stabiliva l'assegnazione alle regioni dei fondi destinati alle comunità montane, sia nell'art. 1 della legge 23 marzo 1981 n. 93, (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971 n. 1102), con il quale, essendosi previsto che i fondi stanziati per il perseguimento delle finalità proprie delle comunità montane "costituiscono ... contributo speciale ai sensi dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970 n. 281", veniva formalmente sancito il principio della assegnazione di detti fondi alle regioni e del successivo loro riparto fra le comunità montane da parte delle regioni.
Un siffatto sistema, ad avviso della ricorrente, è stato poi ribadito nella recente legge 8 giugno 1990 n.142 (Ordinamento delle autonomie locali), che all'art. 29, sesto comma, ha stabilito che le regioni provvedono a finanziare, con gli stanziamenti statali, i programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto operato ai sensi delle leggi di settore richiamate (art. 4, n. 3 della legge 1102 del 1971, e art. 2 della legge 93 del 1981).
Il criterio così fissato, secondo il quale al finanziamento delle comunità montane si provvede per il tramite delle regioni, è certamente più idoneo ad assicurare il rispetto del ruolo programmatorio regionale, implicitamente riconosciuto dalla complessiva disciplina configurata dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dal momento che le comunità montane sono chiamate a svolgere attribuzioni riconducibili all'ambito delle competenze legislative regionali.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, opponendosi al ricorso e precisando che nessuna lesione dell'autonomia regionale può derivare dalla circostanza che lo Stato assegni direttamente alle singole comunità montane gli importi occorrenti per il loro funzionamento, tenuto conto della natura di enti locali autonomi a fini generali ad esse pacificamente riconosciuta.
Considerato in diritto
1. - Gli artt. 2, terzo comma, e 5, quinto comma, del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 80, sono stati impugnati dalla regione Lombardia per violazione degli artt. 117, 118 e 119, terzo comma, della Costituzione. Si assume dalla ricorrente che tali norme, disponendo l'erogazione diretta di fondi statali alle comunità montane anziché a queste per il tramite delle regioni, così modificando il sistema precedente, sottrarrebbero la spesa a qualunque criterio di programmazione regionale, pregiudicando il ruolo della regione e l'esercizio delle sue competenze costituzionalmente garantite.
2. - La questione di legittimità costituzionale, che investe l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge n. 6 del 1991, non è fondata.
Tale disposizione prevede che, a valere sul fondo ordinario di cui all'art. 1, primo comma, il Ministro dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana, per l'anno 1991, un contributo distinto in quote, delle quali una (lett. a) di lire 60 milioni, di cui la legge precisa esplicitamente la destinazione al "finanziamento dei servizi essenziali", da erogarsi entro il primo mese dell'anno, ed una (lett. b) "ad esaurimento del fondo", ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente.
Anche se nella lett. b) cit. non è indicata in modo esplicito, come nella lett. a), la destinazione delle somme, deve ritenersi che si tratti ugualmente di somme destinate ai servizi essenziali delle comunità, poiché la quota di cui alla lett. b) del terzo comma dell'art. 2 è sempre tratta "ad esaurimento del fondo" ordinario di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 1, incrementato dal fondo perequativo del medesimo art. 1, primo comma, lett. b), del decreto-legge n. 6 del 1991.
Le norme, così interpretate, disponendo un contributo diretto dello Stato per "il finanziamento dei servizi essenziali", il che equivale a dire per la gestione delle comunità montane, non possono ritenersi invasive delle competenze regionali garantite dai parametri costituzionali invocati.
Difatti la Corte (sent. n. 307 del 1983) ha precisato che "altro, in realtà, è lo sviluppo della montagna, cui si riferisce l'art. 1, comma 1, legge n. 93 .. ed altro sono le spese di gestione delle comunità montane, che evidentemente non concernono l'attuazione dei piani di sviluppo economico locale approntati da ciascuna comunità ed approvati dalle competenti amministrazioni regionali e provinciali, ma si risolvono in una serie di spese correnti, puramente strumentali rispetto al momento della programmazione".
Di tale precedente sembra farsi carico la stessa ricorrente che però non ne trae le necessarie conseguenze, nei sensi anzidetti, sul piano della legittimità costituzionale.
3. - È invece fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, del decreto-legge n. 6 del 1991, convertito nella legge n. 80 del 1991, il quale dispone l'iscrizione dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, nello stato di previsione del ministero dell'interno, che deve ripartire le somme così iscritte in bilancio secondo le modalità indicate nell'art. 2, terzo comma, lettera b), dello stesso decreto-legge n. 6 del 1991.
Devesi in proposito condividere, con opportune precisazioni, l'assunto della regione ricorrente la quale osserva che, introducendo "in un sistema di finanziamento delle autonomie locali" l'assegnazione diretta alle comunità montane di contributi da parte dello Stato, in base a criteri posti esclusivamente da una sua legge - la quale li prevede per l'assolvimento dei compiti istituzionali e principali delle comunità stesse, cioè di compiti che, come in particolare quelli in materia di agricoltura e foreste, sono riconducibili all'ambito delle attribuzioni regionali - equivale a sottrarli dal circuito della programmazione regionale. Ciò premesso va precisato che è pacifico che le somme in questione sono destinate al finanziamento dei piani di sviluppo delle comunità montane e quindi rientrano nelle materie di competenza regionale. Di conseguenza sono le regioni che devono ricevere i finanziamenti e ripartirli alle comunità montane con l'osservanza di quanto precisato nell'art. 29, sesto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che rinvia ai criteri di riparto previsti dalle leggi ivi richiamate.
Il principio, secondo cui i flussi finanziari destinati ai compiti istituzionali degli enti locali inerenti a materie regionali debbono essere erogati per il tramite delle regioni, è implicito, nella recente giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 180 e 116 del 1991, 345 del 1990, 459 del 1989, 217 del 1988 e 517 del 1987), che ha giustificato la possibilità di erogazioni dirette di contributi dallo Stato agli enti locali solo se di carattere aggiuntivo rispetto ai flussi ordinari, in quanto legati a situazioni di emergenza di carattere eccezionale e temporaneo. Ma, al di fuori di tali straordinarie evenienze, rimane fermo il suddetto principio che, nella specie, è stato violato. Ciò tanto più che, come già rilevato da questa Corte (sent. n. 343 del 1991), l'art. 3 della legge n. 142 del 1990 cit. riconosce alle regioni, relativamente alle materie loro attribuite, una posizione di centralità nell'intero sistema delle autonomie locali, posizione che si manifesta essenzialmente, in ordine a tali materie, proprio attraverso l'esercizio di funzioni programmatorie e di coordinamento, di cui le norme impugnate mostrano di non tener conto, escludendo le regioni dal circuito di finanziamento delle comunità montane per l'assolvimento dei compiti istituzionali di queste.
La norma impugnata è, perciò, costituzionalmente illegittima perché prevede l'erogazione diretta, da parte dello Stato alle comunità montane dei contributi ivi previsti, anziché per il tramite delle regioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, quinto comma, del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6 (Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, nella parte in cui prevede l'iscrizione nello stato di previsione del ministero dell'interno dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 e successive modificazioni e ne fissa le modalità di ripartizione, anziché l'iscrizione dell'autorizzazione nei capitoli dello stato di previsione della spesa per i finanziamenti alle regioni destinati alle finalità predette;
2) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.