Ordinanza n. 426 del 1991

 

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 426

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 417 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di XY ed altro, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha, con ordinanza del 12 dicembre 1990, sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 417 del codice di procedura penale, nella parte in cui rende la fissazione dell'udienza preliminare da parte del giudice per le indagini preliminari atto dovuto a fronte della richiesta del pubblico ministero formulata ex art. 416 dello stesso codice;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 234 del 1991, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 418, primo comma, e 419, sesto comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione (dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona), nella parte in cui impedisce al giudice ogni sindacato sulla scelta operata dal pubblico ministero, laddove l'art. 455 del codice di procedura penale gli consente di rigettarne la richiesta di giudizio immediato;

e che, con ordinanza n. 256 del 1991, ha, fra l'altro, dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma della Costituzione (sempre dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona), nella parte in cui rende obbligatoria l'udienza preliminare, inibendo al giudice per le indagini preliminari ogni forma di controllo sulla scelta del rito da parte dell'autorità giudiziaria requirente, mentre, al contrario, l'art. 455 del codice di procedura penale consente allo stesso giudice di rigettare la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero;

che la medesima ratio decidendi delle pronunce ora ricordate vale a dichiarare manifestamente infondata anche la questione ora proposta dallo stesso Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, con la quale si censura - fra l'altro non del tutto correttamente sottoponendo al vaglio di questa Corte l'art. 417 del codice di procedura penale, dedicato ai requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio - l'assenza di ogni possibilità di sindacato da parte del giudice in ordine alla richiesta del pubblico ministero quanto alla fissazione dell'udienza preliminare;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 417 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.