ORDINANZA N. 394
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1991 dal Pretore di Forlì sul ricorso proposto da Casadei Ersilia ed altri, eredi di Novaga Ettore c/ Ministero degli Interni, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Forlì con ordinanza del 12 marzo 1991 (R.O. n. 304 del 1991), emessa nel giudizio promosso da Casadei Ersilia ed altri, quali eredi di Novaga Ettore, invalido civile, contro il Ministero degli Interni, diretto ad ottenere il pagamento dei ratei di pensione d'inabilità di cui all'art. 12, legge 30 marzo 1971, n. 118, spettante al loro de cuius che ne aveva fatto domanda (il 21 giugno 1986) ma che era deceduto (l'8 marzo 1988) senza essere sottoposto a visita medica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in quanto non prevede la possibilità di una valutazione e di un accertamento dello stato d'inabilità sulla base di elementi di natura storica, documentale e certificativa nel caso in cui l'assicurato abbia inoltrato domanda e sia deceduto prima di essere sottoposto a visita medica per il ritardo frapposto dall'amministrazione;
che, a parere del remittente, sarebbero violati:
a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra colui che sia stato sottoposto tempestivamente a visita medica e colui che invece non lo sia stato prima del decesso;
b) l'art. 97 della Costituzione, in quanto non essendo fissato un termine a carico dell'amministrazione perché effettui l'accertamento medico, risulta turbato il buon andamento dell'amministrazione;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione;
Considerato che, la questione è stata ripetutamente dichiarata manifestamente infondata (da ultimo ord. n. 475 e 486 del 1989 e 391 del 1990) che il motivo nuovo ora dedotto della mancata fissazione di un termine a carico dell'amministrazione per il tempestivo adempimento non può condurre a una diversa decisione in quanto nell'ordinamento sono apprestati già i rimedi per mettere in mora l'amministrazione e indurla a provvedere;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.