Ordinanza n. 314 del 1991

 

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ORDINANZA N. 314

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Dott. Francesco GRECO                                            Giudice

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal Pretore di Chieti nella procedura esecutiva promossa da Salvatore Lidia ed altri nei confronti di Febo Luigi ed altro, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Vice Pretore di Chieti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153: "nella parte in cui non prevedono, analogamente all'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed all'art. 545 del codice di procedura civile, la pignorabilità fino ad un quinto, per ogni credito, delle pensioni erogate dall'INPS, diverse da quella sociale".

Considerato, in primo luogo, che il presupposto sul quale il giudice remittente fonda la questione, è manifestamente errato in quanto nessuna delle norme indicate come tertium comparationis (art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed art. 545 del codice di procedura civile) consente, allo stato, la pignorabilità delle pensioni per crediti non qualificati;

che, nel merito, questione identica è stata già decisa da questa Corte nel senso della infondatezza con sentenza n. 55 del 1991, la quale, dopo aver premesso che il diverso regime della pignorabilità delle pensioni non incide sul contenuto sostanziale della responsabilità patrimoniale del debitore, che resta sempre quello disciplinato dall'art. 2740 del codice civile (v. anche sent. n. 580 del 1989), ha affermato che detta disciplina non può comunque ritenersi irragionevole "poiché trova fondamento nella intrinseca diversità di due situazioni giuridiche (diritto alla retribuzione e diritto alla pensione) che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione";

che, pertanto, anche la proposta questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Vice Pretore di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

 

Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.