ORDINANZA N. 293
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Carbonari Elio, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Spoletini Rosa, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, al quale il pubblico ministero aveva inoltrato richiesta di rinvio a giudizio di Carbonari Elio, ai sensi dell'art. 416 del codice di procedura penale, ritenendo che nella fattispecie sarebbe stato più opportuno, stante l'evidenza della prova, e previo interrogatorio dell'imputato entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro della notizia del reato, il ricorso, da parte del pubblico ministero, al giudizio immediato ex art. 453 del codice di procedura penale, ha sollevato, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 (R.O. n. 172/91), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418, primo comma, e 419, commi quinto e sesto, del codice di procedura penale;
che, in particolare, il giudice a quo sottopone a censura: a) l'art. 418, primo comma, in quanto rende obbligatoria l'udienza preliminare, inibendo al Giudice per le indagini preliminari ogni forma di controllo sulla scelta del rito da parte del pubblico ministero, a differenza di quanto previsto dall'art. 455 per la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero, che può essere rigettata dal Giudice per le indagini preliminari; b) l'art. 419, commi quinto e sesto, in quanto subordinano il rifiuto dell'udienza preliminare alla discrezionalità dell'imputato;
che, ad avviso del giudice remittente, le suindicate disposizioni determinano "la dequalificazione dell'udienza preliminare, che cessa in tal modo di essere filtro selettore processuale", ed il suo "intasamento qualitativo e quantitativo", che tra l'altro pregiudica il buon andamento dell'"amministrazione della giustizia ed organizzazione dei pubblici uffici";
che analoghe questioni lo stesso Giudice per le indagini preliminari ha sollevato con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 nel procedimento penale a carico di Spoletini Rosa (R.O. n. 193/91);
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
Considerato che la questione concernente l'art. 419, quinto e sesto comma, sollevata con le ordinanze n. 172 e n. 193/91, va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, atteso che non risulta dalle ordinanze che nei relativi giudizi l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il giudizio immediato;
che la questione concernente l'art. 418, primo comma, già sollevata dallo stesso giudice con precedenti ordinanze, è stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanze n. 234 e n. 256 del 1991;
che le nuove ordinanze non prospettano argomenti o motivi nuovi;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art. 418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal medesimo giudice con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991.
Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.