Ordinanza n. 240 del 1991

 

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ORDINANZA N. 240

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani nel procedimento penale a carico di Guastamacchia Damiano, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991, il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, con ordinanza emessa il 27 settembre 1990, facendo propria l'eccezione proposta dal P.M. (ed anzi riproducendola negli stessi termini), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui assoggetta a sanzione penale anche l'omessa tenuta e conservazione del registro sostitutivo degli apparecchi misuratori fiscali, per il caso di mancato o irregolare funzionamento di questi ultimi, previsto dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante le norme di attuazione della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa);

che nell'ordinanza di rimessione - sulla base della interpretazione fornita dalla Corte di cassazione, nella sentenza 25 gennaio 1988, n. 121, della norma incriminatrice quale "norma penale in bianco", nella quale andrebbe ricompresa anche l'omessa tenuta del registro sostitutivo previsto nel decreto ministeriale richiamato - si censura in primo luogo la disposizione impugnata per la grave e irrazionale disparità di trattamento sanzionatorio che si verrebbe così a determinare tra comportamenti tra di loro equipollenti, quali, da un canto, la mancata emissione dello scontrino fiscale ovvero la mancata emissione di fattura (documento, quest'ultimo, cui il legislatore ha sostituito lo scontrino fiscale allo scopo di evitare, per determinate operazioni di vendita al minuto, procedimenti inutilmente macchinosi) e la conseguente mancata annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili per importi non particolarmente rilevanti o ancora la omessa installazione del registratore di cassa, per le quali ipotesi è sempre prevista la sola sanzione amministrativa, e dall'altra parte la mancata istituzione del registro di cui all'art. 11 del D.M. 23 marzo 1983, che verrebbe punita con la più grave sanzione penale prevista dalla norma denunciata, e che si risolve non nella mancata registrazione di incassi anche di importo irrisorio, comunque causativa di danno per l'erario, bensì nel mero pericolo che un'eventualità del genere possa verificarsi;

che nella stessa ordinanza di rimessione si lamenta la violazione del parametro di cui all'art. 53, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo del "pericolo del doloso occultamente di capacità contributiva", che sarebbe di gran lunga maggiore nell'ipotesi di mancata installazione degli apparecchi misuratori rispetto a quella della mancata istituzione del registro sostitutivo, il cui uso, per di più, è soltanto eventuale;

che, infine, la questione viene proposta in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, denunciandosi la violazione del principio di riserva assoluta di legge in materia penale, per effetto dell'inclusione, tra le scritture contabili ritenute obbligatorie, del registro previsto da una norma regolamentare, ad opera della quale viene ad essere attribuita valenza penale a comportamenti che la stessa legge - dalla quale trae origine e fondamento il provvedimento ministeriale di attuazione - mostra di considerare meri illeciti amministrativi;

che non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri ipotizzando, in primo luogo, la restituzione degli atti al giudice a quo per effetto dello jus superveniens (D.L. 14 gennaio 1991, n. 7, rectius: D.L. 16 marzo 1991 n. 83, che ha sostituito il primo, decaduto per decorrenza dei termini costituzionali di conversione in legge), il quale avrebbe modificato la norma denunciata e, in deroga al principio di cui all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (c.d. "ultrattività" della norma penale tributaria), avrebbe previsto una regolarizzazione in via amministrativa per le ipotesi disciplinate dalla stessa norma;

che nel merito, comunque, l'Avvocatura generale dello Stato contesta la fondatezza dell'incidente di costituzionalità, sotto il profilo che, nel quadro di una normativa penale tributaria ispirata alla repressione di illeciti anche strumentali o prodromici rispetto all'evasione sostanziale, la omessa tenuta di una scrittura contabile non può essere qualificato illecito minore.

Considerato, in ordine alla rilevanza della questione, che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo ha omesso di fare il benché minimo riferimento alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, in modo da far risultare per quali ragioni e in quali termini la norma impugnata debba trovare applicazione nel giudizio innanzi a lui pendente (sentenza n. 158 del 1982);

che l'onere della motivazione sul punto trova la sua giustificazione logica nell'esigenza di documentare il presupposto della impugnazione, onde consentire alla Corte il vaglio in limine litis della sussistenza in concreto dell'interesse all'incidente di costituzionalità in relazione alla disposizione impugnata (sentenza n. 517 del 1987);

che, per di più, il giudice a quo ha testualmente riprodotto il tenore della eccezione di costituzionalità formulata dal p.m. sul presupposto della interpretazione della norma denunciata desunta da una sentenza della Corte di cassazione, senza formulare il proprio personale convincimento su quella interpretazione, non fornendo così, in ordine alla non manifesta infondatezza, una propria motivazione;

che, quindi, per entrambi i profili la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sesto comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui assoggetta a sanzione penale anche l'omessa tenuta o conservazione del registro sostitutivo degli apparecchi misuratori fiscali, per il caso di mancato o irregolare funzionamento di questi ultimi, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.