ORDINANZA N. 141
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. Aldo CORASANITI Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO Giudice
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dall'art. 8, comma primo, del R.D. 8 luglio 1937, n. 1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari) ordinanza emessa il 10 ottobre 1990 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania nel ricorso proposto da Spaengler Hans ed altro contro l'Ufficio del Registro di Verbania iscritta al n. 740 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza in data 10 ottobre 1990 la Commissione tributaria di primo grado di Verbania - adita su ricorso proposto da Spaengler Hans e Hoch Edeltraut contro l'avviso di ingiunzione, emesso dall'ufficio del Registro di Verbania, contenente un ordine di pagamento per imposte complementari, INVIM e di registro, relative ad un atto di compravendita - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost. - sia del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, in quanto non prevede che i dipendenti dello Stato, componenti di commissioni tributarie, possano assentarsi dal servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario - determinato dal Presidente del collegio giudicante - per l'espletamento del mandato, sia dell'art. 8, primo comma, R.D. 8 luglio 1937 n. 1516, norma quest'ultima sulla quale le autorità amministrative fondano i provvedimenti di autorizzazione ad assentarsi dal servizio per i dipendenti dello Stato, componenti di commissioni tributarie;
che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione;
Considerato che la questione è stata già dichiarata da questa Corte manifestamente infondata (ordinanze n. 581 del 1989 e n. 397 del 1990);
che il giudice per la terza volta remittente non prospetta argomenti nuovi idonei a condurre a diversa conclusione;
che, invero, da un lato, il tema della "autorizzazione" ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario all'espletamento delle funzioni di componente di commissioni tributarie è del tutto estraneo alle disposizioni (prescindendosi dal problema della loro attuale vigenza) dettate con l'art. 8 del r.d. 8 luglio 1937 n. 1516, e, dall'altro, la previa segnalazione da parte dell'impiegato alla propria Amministrazione della relativa assenza, mentre risponde ad ovvie esigenze organizzative dell'ufficio di appartenenza, in nessuna misura menoma la indipendenza del giudice tributario, dovendosi l'Amministrazione limitare ad una mera "presa d'atto" di tale comunicazione in ragione della natura "dovuta" (citata ordinanza n. 581 del 1989) del comportamento cui essa Amministrazione è tenuta al fine di rendere possibile il libero ed autonomo espletamento delle funzioni giurisdizionali da parte del proprio dipendente; espletamento regolato nel tempo e nel modo del suo svolgimento esclusivamente dal Presidente del collegio, quanto alla convocazione, e dal collegio, quanto all'eventuale rinvio della decisione ad altra camera di consiglio successiva al giorno dell'udienza (artt. 19 e 20 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636);
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dell'art. 8, primo comma, R.D. 8 luglio 1937 n. 1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari), in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.