ORDINANZA N.581
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione delle disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Società Autotrasporti Fabbri di Fabbri Eros ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Domodossola, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza del 6 marzo 1989, é stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in quanto non prevedono che i dipendenti dello Stato che siano componenti di Commissione tributaria possono assentarsi dal servizio, senza autorizzazione, per il tempo necessario per l'espletamento del mandato, in riferimento all'art. 108, secondo comma, Cost.;
che é intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della questione.
Considerato che, come dedotto dall'Avvocatura (cfr. nota del 13 maggio 1988 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la funzione pubblica - n. 8017.10.0.337), la <autorizzazione> in parola risulta essere atto dovuto per il tempo necessario per l'espletamento dell'incarico;
che, pertanto, non risultando in alcun modo compromesso l'invocato principio di cui all'art. 108, secondo comma, Cost., la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 22/12/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE