SENTENZA N. 69
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Giovanni CONSO Presidente
Prof. Ettore GALLO Giudice
Dott. Aldo CORASANITI “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 247, secondo comma, del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza 23 maggio 1990 dalla Corte di assise di Torino nel procedimento penale a carico di Donnarumma Ciro, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di assise di Torino, nel corso del procedimento penale a carico di Donnarumma Ciro, che, all'udienza del 23 maggio 1990, aveva richiesto il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 247 del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, premesso che il P.M. aveva prestato il proprio consenso e che era possibile decidere allo stato degli atti, trovando, pertanto, applicazione la norma citata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, secondo comma, del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui non prevede la pubblicità dell'udienza nella quale si svolge il giudizio abbreviato, per contrasto con l'art. 101, primo comma, della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, la pubblicità dei giudizi non rientrerebbe nella disponibilità delle parti, costituendo principio implicito nel citato disposto costituzionale, che pone uno stretto nesso tra giustizia e sovranità popolare, con la conseguenza che al popolo deve essere consentito di conoscere come la giustizia venga amministrata e così, tra l'altro, esercitare i diritti di cronaca e di critica di cui all'art. 21 della Costituzione.
Ha citato, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 1989, concernente le udienze delle Commissioni tributarie, osservando che il principio della pubblicità dei giudizi sarebbe stato introdotto nell'ambito delle garanzie proprie dell'ordinamento, piuttosto che in quello dei diritti dell'uomo, come sarebbe stato possibile sulla base delle sole convenzioni internazionali che ne trattano; e che, inoltre, le eccezioni al principio in esame riconosciute ammissibili sarebbero solo quelle che attengono a specifici aspetti o circostanze che caratterizzano il giudizio e non quelle legate soltanto al rito processuale prescelto ad iniziativa delle parti.
2. - La questione è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata. L'ordinanza è stata comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione.
Ha osservato che il principio generale di pubblicità dei dibattimenti giudiziari quale garanzia di giustizia, ricavabile dall'art. 101 della Costituzione, può subire deroghe che abbiano una obiettiva e razionale giustificazione nell'interesse al retto funzionamento della giustizia (sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 1971).
Del resto, si aggiunge, lo stesso principio, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice remittente, è riconducibile anche all'ambito delle garanzie dei diritti dell'uomo, in quanto strumento di tutela di questi, come tale considerato nei vari atti internazionali (sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 1986).
Nella Carta costituzionale, però, non si rinviene alcun precetto il quale vieti possibili deroghe al principio implicito contenuto nell'art. 101 della Costituzione, determinate da ragioni di carattere meramente processuale.
Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata ad accertare se l'art. 247, secondo comma, del d.P.R. 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui non prevede la pubblicità dell'udienza nella quale si svolge il giudizio abbreviato, violi l'art. 101, primo comma, della Costituzione, non consentendo al popolo di conoscere come venga amministrata la giustizia ed esercitare, tra l'altro, il diritto di cronaca e di critica di cui all'art. 21 della Costituzione.
2. - La questione è inammissibile.
Per effetto del disposto dell'art. 247 delle norme transitorie del codice di procedura penale, anche per i processi istruiti secondo le norme dell'abrogato codice di procedura penale e per i quali già vi è rinvio al dibattimento, l'imputato può chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti. Se vi è il consenso del pubblico ministero ed il giudice del dibattimento ritiene possibile siffatta definizione, il processo si svolge in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, dello stesso imputato e della parte civile e dei loro difensori. Viene, quindi, a mancare il dibattimento e la pubblicità ad esso coessenziale.
3. - La mancanza di pubblicità è una delle caratteristiche del giudizio abbreviato, previsto nel nuovo codice di procedura penale come uno dei mezzi per realizzare una maggiore speditezza e celerità nella definizione dei processi penali. Allo stesso imputato è dato valutare i vantaggi del nuovo rito ed i rischi ad esso connessi, tra cui vi è la rinuncia all'acquisizione di prove dibattimentali e, per quanto riguarda i processi di Corte di assise, all'apporto dei giudici popolari, incidenti entrambi sulla valutazione della sua responsabilità.
3.1 - Per quanto riguarda specificamente la deroga alla pubblicità del giudizio, si osserva che più volte (sentt. Corte cost. nn. 65 del 1965, 12 del 1971, 16 e 17 del 1981, 212 del 1986, 50 del 1989) si è affermato che tale pubblicità è coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l'amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento (art. 101 della Costituzione); che l'esigenza del rispetto di siffatta regola è maggiormente avvertita nei giudizi penali, attesi la qualità dei valori, degli interessi e dei beni da proteggere nonché i riflessi sociali della violazione delle norme penali, in una con l'interesse dello Stato a ripristinare l'ordine violato.
Si è ritenuta (sentt. Corte cost. n. 212 del 1986 e n. 50 del 1989) la possibilità di eccezioni per "singole categorie di procedimenti", determinate da ragioni obiettive e razionali. Del resto, nei vari atti internazionali, concernenti la tutela dei diritti dell'uomo, un processo giusto, senza abusi ed arbitri (art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 14 novembre 1950 e ratificata con legge n. 848 del 1955; art. 14 del Patto internazionale di New York, relativo ai diritti civili e politici, adottato il 14 dicembre 1966 e ratificato con legge n. 881 del 1977; artt. 28 e 29 dei protocolli sullo Statuto della Corte di giustizia, annessi ai trattati C.E.C.A., C.E.E., ed EURATOM) il principio della pubblicità è posto a garanzia dell'imputato. A tale principio, però, sono previste deroghe non solo per ragioni di sicurezza, ordine pubblico e moralità, ma anche per giuste esigenze affidate alla valutazione del giudice.
Ma, per verificare se circostanze particolari, come l'accordo delle parti e la situazione del processo pronto per una decisione allo stato degli atti, tipici connotati del giudizio abbreviato, siano sufficienti a giustificare o no, sotto il profilo costituzionale invocato, la deroga al principio della pubblicità dei giudizi, sarebbe indispensabile una considerazione del problema non limitata al giudizio abbreviato transitorio richiesto dall'imputato alla presenza del pubblico presente alle formalità di apertura del dibattimento, come avvenuto nel caso di specie, ma esteso anche alle ipotesi di giudizio abbreviato transitorio richiesto nel corso dell'istruzione e, più ancora, all'ipotesi tipica del giudizio abbreviato ordinario, che si colloca nell'ambito dell'udienza preliminare. L'ordinanza di rimessione non è in proposito univoca, oscillando tra una prospettazione della questione con riguardo al solo giudizio abbreviato transitorio, di cui al denunciato art. 247, secondo comma, lamentando, proprio con riguardo ad esso, che "dovrebbe essere allontanato il pubblico presente all'udienza" ed una prospettazione comprensiva anche del "ricorso al giudizio abbreviato nel periodo transitorio e in quello di piena applicazione del nuovo codice di procedura penale". Senza contare che, trattandosi di un giudizio di competenza della Corte di assise, potrebbero aver assunto particolare incidenza per il giudice a quo la gravità del reato e l'allarme suscitato nell'opinione pubblica, circostanze queste che, in sede di lavori preparatori della legge delega, avevano suggerito soluzioni normative diverse. La varietà delle ipotesi in relazione sia al tempo che all'oggetto del processo, comportando una gamma di possibili soluzioni, non consente a questa Corte di scendere nel merito di fronte ad una prospettazione della questione in termini così incompleti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271), in riferimento all'art. 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte di assise di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.