Ordinanza n. 65 del 1991

 

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ORDINANZA N. 65

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                              Presidente

Prof. Ettore GALLO                                                   Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                                              “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), emessa il 28 luglio 1990 dal Giudice tutelare presso la Pretura di La Spezia sull'istanza proposta da Di Bonito Maura, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza del 28 luglio 1990, il Pretore di La Spezia, in funzione di giudice tutelare, investito del procedimento di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e concernente l'interruzione volontaria della gravidanza da parte di minore degli anni diciotto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 12, limitatamente all'inciso "o sconsiglino", in riferimento agli artt. 24 e 30 della Costituzione;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui consentirebbe al giudice tutelare di autorizzare la minore a decidere l'interruzione della gravidanza senza che ne siano informati i genitori, qualora sussistano "seri motivi", non solo che "impediscano", ma che anche semplicemente "sconsiglino" la consultazione di questi ultimi o di uno di essi;

che il giudice rimettente ricorda di avere già sollevato la medesima questione, che è stata decisa con ordinanza n. 14 del 1989, nel senso della manifesta infondatezza, anche alla luce del precedente giurisprudenziale intervenuto sempre sulla stessa questione (sentenza n. 109 del 1981);

che, tuttavia, dissentendo dalle argomentazioni contenute nelle due cennate pronunce, lo stesso giudice a quo esclude di avere la possibilità di consultare il genitore non informato, per acquisirne l'assenso ove lo ritenga opportuno, perché il tenore letterale della norma impugnata sembrerebbe consentire tale accertamento nella sola fase amministrativa che precede la trasmissione degli atti al giudice tutelare, da parte quindi della struttura sanitaria e non anche nel corso del procedimento di giurisdizione volontaria;

che, comunque, ogni prudente valutazione del giudice in proposito non assicurerebbe sufficientemente la tutela del diritto soggettivo di difesa del genitore non informato, tutela che non può essere il risultato di una benevola concessione dell'autorità giudiziaria, ma che deve godere di una incondizionata e non eventuale garanzia;

che, in conclusione, ritenendo ancora valide e insuperate le ragioni già sottoposte alla valutazione di questa Corte, il giudice a quo ripropone la questione di legittimità costituzionale, ponendo in evidenza che il diritto soggettivo, sostanziale e processuale, dei genitori della minorenne non può soffrire restrizioni all'infuori del caso di "incapacità" dei medesimi, sì che nessun intervento sostitutivo, oltre i limiti indicati nell'art. 30 della Costituzione, sarebbe legittimo, e che quando, come nella fattispecie, concorrano più diritti, tutti di valenza costituzionale, non sarebbe ammissibile che uno di essi sia sacrificato in funzione dell'altro;

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, né si è costituita la parte privata;

Considerato che dagli atti di causa risulta che è sopravvenuto l'assenso di entrambi i genitori per l'interruzione della gravidanza della minore, la quale è stata già sottoposta al richiesto intervento da parte della struttura sanitaria, e che di ciò è stata data notizia al giudice tutelare da parte della unità sanitaria locale competente, con nota in data 18 settembre 1990;

che tali fatti appaiono suscettibili di esplicare, in relazione al rapporto processuale dedotto innanzi al giudice rimettente, una concreta incidenza sui provvedimenti da adottare (ordinanza n. 250 del 1990) e, quindi, sulla rilevanza della questione, donde la necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame di tale rilevanza.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di La Spezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.