Ordinanza n. 14 del 1989

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ORDINANZA N.14

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (<Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza>), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1987 dal Giudice tutelare presso la Pretura di La Spezia nel procedimento di volontaria giurisdizione nei confronti della minore Castaldi Amalia, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37/1a. dell’anno 1988.

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza in data 26 novembre 1987 (r.o. n. 372/88) il Pretore di La Spezia, in funzione di giudice tutelare, investito del procedimento di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 12 legge 22 maggio 1978, n. 194 e concernente l'interruzione della gravidanza da parte di minore degli anni diciotto, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale della predetta norma in riferimento agli artt. 24 e 30 Cost.;

che la disposizione impugnata, nella parte in cui consente al giudice tutelare di autorizzare la minore a decidere l'interruzione della gravidanza senza che ne siano informati i genitori -là dove sussistano <seri motivi>, non solo che <impediscano>, ma che anche semplicemente <sconsiglino> la consultazione di quest'ultimi - si porrebbe in contrasto con l'art. 30, secondo comma, Cost. che permette l'attribuzione della patria potestà a persone diverse dai genitori solo nei casi di incapacità degli stessi, e non già in presenza di generici e non meglio precisati <seri motivi>, suscettibili delle più discordanti valutazioni proprio per l'assoluta mancanza di un obiettivo criterio di riscontro;

che, ad avviso del giudice remittente, incidendosi cosi, su un diritto soggettivo del genitore, costituzionalmente garantito, lo si priverebbe peraltro della tutela prevista dall'art. 24 Cost.;

che non si é costituita la parte, ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che con sentenza n. 109 del 1985, di cui il giudice a quo non tiene conto, questa Corte ha già ritenuto infondata la questione, in riferimento all'art. 30 Cost., e ciò sul presupposto che la norma impugnata non esclude affatto la consultazione del genitore, ma ne rimette l'opportunità al prudente apprezzamento del giudice tutelare, in conformità all'intento <nettamente perseguito dal legislatore, di prevenire, prima ancora che reprimere penalmente, l'aborto clandestino>;

che tale presupposto rende manifestamente infondata la medesima questione anche sotto il profilo dell'art. 24 Cost.: che non vengono altresì prospettate argomentazioni nuove ne risulta che siano sopravvenute circostanze diverse, tali da indurre questa Corte a modificare il proprio precedente orientamento, onde la questione va dichiarata manifestamente infondata con riferimento ad- entrambi i parametri invocati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n. 194 (<Norme per la tutela speciale delle maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza>), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 30 Cost., dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/01/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 18/01/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE