Ordinanza n. 491 del 1990

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ORDINANZA N.491

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione dei testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Olga Del Cornò contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 12 febbraio 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Nicola Antonio Palazzo contro l'E.N.P.A.S. ed altro, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe (R.O. nn. 375 e 414 del 1990) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale sia dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sia dalla base di calcolo contributiva;

che, secondo i giudici remittenti, tale esclusione darebbe luogo ad un trattamento discriminatorio rispetto a quello previsto per i dipendenti degli enti locali dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, il quale ha incluso, per tale categoria di pubblici dipendenti, l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo contributiva-retributiva dell'indennità premio di fine servizio;

che detta differenza di trattamento, in relazione alla quale nella sentenza n. 220 del 1988 di questa Corte si era auspicato l'intervento del legislatore, non sarebbe più giustificabile dopo le sentenze n. 763 e n. 821 del 1988, in materia d'indennità premio di fine servizio, relative ai requisiti per il conseguimento di tale indennità, ormai assimilati a quelli previsti per la corresponsione dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.

Considerato che le predette decisioni n. 763 e n. 821 del 1988 non fanno alcun riferimento alla computabilità dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto;

che, quindi, non apportano alcun elemento nuovo in relazione a quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1988, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità di una questione analoga a quelle in esame, essendo rimessa al legislatore la valutazione dell'opportunità del mantenimento di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego, ovvero della predisposizione di misure occorrenti per superare le differenziazioni esistenti, auspicandosi peraltro adeguati interventi normativi tesi all'omogeneizzazione dei sistemi, attraverso una revisione organica delle rispettive discipline;

che, successivamente alla sentenza n. 220 del 1988 e con esplicito riferimento ad essa, è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge in tal senso e, come risulta da dichiarazione allegata all'accordo intercompartimentale ex art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 per il triennio 1988-90, il Governo, in adesione alla richiesta delle Confederazioni sindacali, ha convenuto sull'esigenza di eliminare <le sperequazioni esistenti nel pubblico impiego in materia di trattamento di fine rapporto>, impegnandosi a presentare un <<disegno di legge per disciplinare la materia del trattamento di fine rapporto in modo uniforme per tutti i pubblici dipendenti>;

che in tale direzione il Governo si è mosso anche con il decreto- legge 27 dicembre 1989, n. 413 (convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37), col quale, a decorrere dall'1 gennaio 1989, è stata estesa anche al personale della magistratura, ai dirigenti civili dello Stato e agli altri dipendenti pubblici che godono di trattamenti equiparati, la norma dell'art. 15 del d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, alla stregua della quale era già stato disposto il conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità integrativa speciale per il personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario sanitario nazionale e della scuola;

che, pertanto, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto già statuito (cfr. da ultimo le ordinanze n. 143, n. 189 e n. 306 del 1990), rinnovando l'invito al legislatore di procedere alla più volte segnalata rivalutazione organica della complessa materia, volta a realizzare l'omogeneità dei trattamenti ora diversificati.

Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania e dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/10/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/10/90.