ORDINANZA N.486
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle 1. 17 agosto 1942, n. 1150, 1. 18 aprile 1962, n. 167, 1. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1990 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Kraner ed altri e il Comune di Tarvisio, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza in data 6 aprile 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sotto il profilo che, precludendo agl'interessati, pur dopo l'espropriazione, in mancanza della determinazione, comunicazione e pubblicazione dell'indennità di stima, la possibilità di adire la Corte d'appello per ottenere la giusta indennità, viola l'art. 24 della Costituzione.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 67 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finchè manchi la relazione di stima;
che, successivamente, questione analoga è stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 235 del 1990;
che, pertanto, anche la questione ora sollevata, va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle l. 17 agosto 1942, n. 1150, l. 18 aprile 1962, n. 167, 1. 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), già dichiarato illegittimo, con la sentenza n. 67 del 1990, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finchè manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge, questione sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/10/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 22/10/90.