Ordinanza n. 442 del 1990

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ORDINANZA N.442

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma secondo, della l. 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1989 dal T.A.R. della Sicilia sul ricorso proposto da Fallù Angelo contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 prima serie speciale dell'anno 1990.

 

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli.

 

Ritenuto che il T.A.R. della Sicilia, nel corso del procedimento promosso da Fallù Angelo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale -in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione-dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi ivi disposto sia perentorio;

 

che ad avviso del giudice remittente la norma censurata (secondo cui < cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica>), configurando-secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana- solamente un obbligo per gli arruolati e non anche un termine perentorio per l'Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e 52 della Costituzione perchè impone una prestazione personale senza l'indicazione dei limiti temporali, in materia coperta da riserva di legge; l'art. 3 per disparità di trattamento degli arruolati ritardatari dell'Esercito o dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e in genere agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per lesione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

 

Considerato che la norma censurata è già stata dichiarata, con sentenza n. 41 del 1990, costituzionalmente illegittima < nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo>;

 

che, pertanto, la presente questione, come già avvenuto in precedenti occasioni (cfr. ordd. nn. 148, 273 e 326 del 1990), va dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia con l'ordinanza in epigrafe-, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 41 del 1990 nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/90.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

 

Enzo CHELI, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 10/10/90.