Ordinanza n. 273 del 1990

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ORDINANZA N.273

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal T.A.R. della Sicilia - sezione staccata di Catania-sul ricorso proposto da Ottaviano Giovanni contro il Distretto militare di Siracusa ed altro, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 25 luglio 1989 dal T.A.R. della Sicilia - sezione staccata di Catania-sul ricorso proposto da Patamia Ildebrando contro il Distretto militare di Catania ed altri, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dal T.A.R. della Sicilia sul ricorso proposto da Cammalleri Calogero Massimo contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il T.A.R. della Sicilia, nel corso dei procedimenti promossi da Ottaviano Giovanni, Patamia Ildebrando e Cammalleri Calogero Massimo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale-in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione - dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi ivi disposto sia perentorio;

che ad avviso dei giudici remittenti la norma censurata (secondo cui <cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica>), configurando-secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - solamente un obbligo per gli arruolati e non anche un termine perentorio per l' Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e 52 della Costituzione perchè impone una prestazione personale senza l'indicazione dei limiti temporali, in materia coperta da riserva di legge; l'art. 3 per disparità di trattamento degli arruolati ritardatari dell'Esercito o dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e in genere agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per lesione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che la norma censurata è già stata dichiarata, con sentenza n. 41 del 1990, costituzionalmente illegittima <nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo>;

che, pertanto, la presente questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva) -sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97 della Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia con le ordinanze in epigrafe -, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 41 del 1990 <<nella parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla data di cessazione del titolo, al ritardo medesimo>.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23/05/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 25/05/90.