Ordinanza n. 394 del 1990

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ORDINANZA N.394

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Mohamed Alì Ghdif, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1989 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Alawi (El) Moustapha, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Roma con due ordinanze del 9 dicembre 1 989 ha sollevato, in riferimento all 'art . 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 224, primo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui prevede l'arresto in flagranza per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Considerato che i giudizi, concernendo un'identica questione, vanno riuniti;

che entrambe le ordinanze sono state pronunciate nel corso di procedimenti a carico di persone imputate per la violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, è stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Con versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e che, pertanto, spetta ai giudici a quibus verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti (v. ordinanze n. 209, n. 255 e n. 256 del 1990).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31/07/90.