ORDINANZA N.256
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 224, primo e secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), dell'art.152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1989 dal Pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Mourtada Ahmed ed altro, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 27 dicembre 1989, ha sollevato, <in via principale>, con riferimento all 'art.76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 224, primo e secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui prevede <l'arresto dello straniero che contravvenga al foglio di via obbligatorio ai sensi dell'art. 152 T.U.L.P.S., e l'applicabilità allo straniero, in caso di convalida dell'arresto, delle misure cautelari personali>, e, <in via subordinata>, sempre con riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui <non ha determinato i principi e criteri direttivi ai quali doveva attenersi il Governo delegato ad esercitare la relativa funzione legislativa>.
Considerato che l'ordinanza è stata pronunciata nel corso di un processo per violazione dell'art. 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Con versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato.
Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art.152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e che, pertanto, spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bergamo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/05/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 15/05/90.