ORDINANZA N.255
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dal Pretore di Catania nel procedimento penale a carico di Agudelo Cultrera Claudia Lorena, iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Catania, con ordinanza del 17 ottobre 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 152, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella parte in cui prevede un'ipotesi di arresto obbligatorio fuori dei casi di flagranza.
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è stato emanato il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo), con modificazioni concernenti, fra l'altro, l'art. 13, primo comma, che nel nuovo testo ha espressamente abrogato l'art.152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
e che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/05/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 15/05/90.