Ordinanza n. 385 del 1990

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ORDINANZA N.385

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Enzo CHELI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento penale a carico di Masini Sergio ed altri, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Parrello Giuseppe, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Chkeou Sall, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Roma con due ordinanze del 19 dicembre 1989 e del 20 dicembre 1989 ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 101 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del codice di procedura penale, nella parte in cui <non prevede l'obbligo della motivazione, in caso di dissenso del P.M.> sulla richiesta di rito abbreviato proposta dall'imputato, di conseguenza escludendo ogni <potere di sindacato della stessa motivazione da parte del giudice>;

e che un'analoga questione ha sollevato anche il Tribunale di Ferrara con ordinanza del 9 gennaio 1990, denunciando, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 101, 102, primo comma, e 111 della Costituzione, l'art. 438 del codice di procedura penale, <nella parte in cui attribuisce efficacia vincolante al mancato consenso del P.M.>.

Considerato che i giudizi riguardano questioni identiche o analoghe e vanno, quindi, riuniti;

che le ordinanze di rimessione sono state emesse prima delle formalità d'apertura di dibattimenti di primo grado relativi a processi già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;

e che, per quanto riguarda i <procedimenti in corso> a tale data, la possibilità di far luogo al giudizio abbreviato è appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), con la conseguenza che l'art. 438 del nuovo codice non riceve diretta applicazione nei giudizi a quibus, data la diversità e l'autonomia della disciplina transitoria rispetto alla corrispondente disciplina codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173, n. 174, n. 208, n. 210, n. 253, n. 289 e n. 301 del 1990).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 101, 102, primo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Ferrara con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31/07/90.