ORDINANZA N.208
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dal Tribunale di Crotone nel procedimento penale a carico di Segreto Pasquale, iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 28 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, là dove < consente al P.M., che è parte del processo, di esprimere dissenso immotivato sulla richiesta dell'imputato di essere giudicato con giudizio abbreviato e di godere, quindi, di una riduzione automatica di pena, senza parimenti consentire al Giudice di valutare la fondatezza del dissenso>.
Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un procedimento già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;
che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271);
e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr. sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173 del 1990 e 174 del 1990).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Crotone con ordinanza del 28 novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12/04/90.