ORDINANZA N.210
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giovanni CONSO, Presidente
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1989 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a carico di Lacerenza Giuseppe, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza del 4 dicembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, <laddove attribuisce al P.M. la facoltà di esprimere un dissenso immotivato sulla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dell'imputato, e laddove non prevede alcun controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del dissenso>.
Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo ad un processo già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale;
che, per quanto riguarda i procedimenti in corso a tale data, la possibilità di far luogo a giudizio abbreviato è appositamente disciplinata dall'art. 247 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
e che, quindi, la norma denunciata non potrebbe ricevere diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina codicistica (cfr.
sentenza n. 66 del 1990; ordinanze n. 173 del 1990 e n. 174 del 1990).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 10l, 102, 107, 108, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 4 dicembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.
Giovanni CONSO, PRESIDENTE
Giovanni CONSO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12/04/90.