SENTENZA N.342
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990 avente per oggetto: <Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo 1990, depositato in cancelleria il 7 aprile successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1990.
Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;
udito l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il ricorrente.
Ritenuto in fatto
Con ricorso notificato il 28 marzo 1990, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante "Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72".
Rileva il ricorrente che con il provvedimento in esame (riapprovato nel testo già rinviato dal Governo con telegramma del 27 ottobre 1989) la Regione intende dare una definitiva sistemazione alla posizione del personale degli Istituti privati psichiatrici convenzionati, già assegnato ai servizi psichiatrici pubblici delle UU.SS.LL. in virtù di due successive leggi regionali, rispettivamente n. 72 del 1980 e n. 33 del 1985. In particolare, l'art. 1 della legge intende inquadrare direttamente nei ruoli nominativi del servizio regionale sanitario il predetto personale privato, estendendo allo stesso, ora per allora, la normativa della legge statale n. 207 dei 1985 (c.d. legge di sanatoria), con la quale il legislatore statale ha previsto l'immissione diretta nei ruoli delle UU.SS.LL. del personale che si trovava, entro determinate date e con determinati requisiti, in servizio presso le UU.SS.LL. medesime in posizione di "precariato".
Le altre norme del provvedimento concernono la possibilità per il predetto personale di scegliere sedi diverse rispetto a quelle in cui attualmente opera (art. 2), nonchè la possibilità di sostenere concorsi per chiamata diretta da parte del restante personale che non viene fatto transitare nei ruoli delle UU.SS.LL. ai sensi dell'art. 1 della legge (art. 4).
Ciò premesso, l'Avvocatura dello Stato osserva preliminarmente che - come già rilevato nel citato telegramma di rinvio - l'art. 1 reca un assorbente motivo di illegittimità laddove prevede l'applicazione come sopra accennato - della legge n. 207 dei 1985 al personale ivi contemplato, che non ha tuttavia i requisiti da essa previsti, con particolare riferimento all'anzianità di servizio fissata dall'art. 3 della legge statale medesima.
Mentre infatti quest'ultima norma ha chiaramente previsto, oltre ad altri requisiti, che il personale privato con rapporto convenzionale dovesse essere comunque in servizio alla data del 31 dicembre 1983, l'art. 1 del provvedimento in esame prevede tale anzianità di servizio dalla data del trasferimento alle UU.SS.LL. delle funzioni inerenti all'assistenza psichiatrica e cioé, presumibilmente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 33 del 1985 (giugno 1985), che ha appunto contemplato tale trasferimento.
Pertanto, l'Avvocatura deduce l'illegittimità costituzionale della disposizione ora riassunta (art. 1) per violazione delle norme di principio dettate, in tema di inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato, dall'art. 3 della legge n. 207 del 1985.
Ove poi si dovesse ritenere che l'applicabilità al personale in argomento della legge n. 207 trovi la sua causa giuridica nell'art. 5, terzo comma, della legge regionale n. 33 del 1985, dovrebbe dedursi incidentalmente, prosegue il ricorrente, l'illegittimità costituzionale di quest'ultima norma, per violazione dei principi stabiliti nella ripetuta legge statale n. 207 (art. 3), con riferimento all'art. 117 della Costituzione.
Infine, il ricorrente osserva che nel telegramma di rinvio sono stati sollevati altri due rilievi: l'uno in relazione alla non chiara formulazione dell'art. 2, secondo comma, che non precisa quale sia la "deroga" alle percentuali di riserva dei posti da mettere a concorso; l'altro in relazione all'art. 3, secondo comma, che illegittimamente estende agli infermieri non di ruolo di cui alla legge in esame le disposizioni della legge regionale n. 7 del 1983, che riguarda solo gli infermieri di ruolo ai fini della loro straordinaria riqualificazione.
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante <Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72>. In particolare, le censure concernono:
a) l'art. 1, nella parte in cui dichiara applicabili le norme della legge (statale) 20 maggio 1985, n. 207 (in tema di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle UU.SS.LL.) al personale degli Istituti psichiatrici convenzionati, assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980 n. 72, <in servizio alla data di trasferimento alle UU.SS.LL. delle funzioni inerenti all'assistenza psichiatrica>; la norma violerebbe, ad avviso del ricorrente, l'art. 3 della citata legge n. 207 del 1985, in quanto l'anzianità di servizio da essa richiesta-la cui decorrenza è da ricondurre al 19 giugno 1985, data di entrata in vigore della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33, che ha appunto operato il trasferimento alle UU.SS.LL. delle funzioni relative all'assistenza psichiatrica- è difforme da quella stabilita da detta norma statale (da ritenere norma di principio), la quale dispone che il personale dovesse essere in servizio non di ruolo <alla data del 31 dicembre 1983>;
b) l'art. 2, secondo comma, in quanto, nello stabilire che il personale degli Istituti psichiatrici convenzionati destinato presso sedi non richieste può chiedere di essere assegnato a dipartimenti di salute mentale con posti vacanti in organico <anche in deroga alle percentuali di riserva di cui all'art. 5, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33>, non precisa l'entità di tale deroga;
c) l'art. 3, secondo comma, in quanto estende al personale non di ruolo di cui alla legge impugnata, con qualifica di infermiere psichiatrico, le norme della legge regionale 27 maggio 1983, n. 7, la quale invece riguarda soltanto gli infermieri di ruolo.
2.-La questione relativa all'art. 1 (da limitare al solo primo comma, in base alla prospettazione del ricorrente) è fondata.
In materia di status giuridico del personale delle unità sanitarie locali, alle regioni spetta soltanto, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il potere di emanare norme di attuazione della legislazione statale (art. 117, ultimo comma, della Costituzione); e questa Corte ha varie volte ritenuto che la riserva allo Stato di tale materia è giustificata da evidenti esigenze di uniformità di disciplina (cfr. sentt. nn. 1061 e 1127 del 1988, 122, 181 e 308 del 1990).
In particolare, la Corte ha già avuto modo di sottolineare (v. la citata sent. n. 1061 del 1988) che risponde pienamente alle indicate esigenze il fatto che ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale di cui trattasi si faccia riferimento a requisiti, anche temporali, uniformi per tutti gli interessati, con conseguente inderogabilità degli stessi da parte delle regioni.
Ciò posto, è evidente che le condizioni prescritte dalla legge n. 207 del 1985 affinchè il personale in essa considerato possa usufruire in via transitoria dell'inquadramento straordinario in ruolo non possono essere modificate dalle regioni e che, in particolare, non può essere derogato il requisito dell'anzianità di servizio, ancorandone la decorrenza ad una data successiva a quella stabilita in detta legge.
Ora, la norma censurata richiede ai fini dell'applicabilità della legge n. 207/85 al personale in essa contemplato, che lo stesso fosse in servizio ad una data diversa e posteriore a quella indicata nell'art. 3 della legge stessa, articolo cui in particolare fa riferimento il ricorrente e che consente l'inquadramento a domanda del personale-diverso da quello <incaricato> di cui agli articoli precedenti-che fosse in servizio non di ruolo, compreso quello a rapporto convenzionale, presso strutture, presidi o servizi delle UU.SS.LL. alla data del 31 dicembre 1983; ciò chiaramente esorbita dai limiti propri della potestà legislativa di attuazione (e non concorrente, come sembra ritenere l'Avvocatura dello Stato) attribuita, come detto, alle regioni nella materia de qua.
Nè a diversa conclusione può condurre il richiamo effettuato dalla norma in esame all'art. 5, terzo comma, della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33, la quale ha operato, fra l'altro, il trasferimento (provvisorio, in attesa dell'espletamento dei concorsi) alle unità sanitarie locali del personale degli Ospedali psichiatrici convenzionati, già assegnato ai servizi psichiatrici pubblici con precedente legge regionale. Va, infatti, osservato che la norma richiamata, che dispone l'applicabilità al detto personale del decreto-legge n. 672 del 1984, convertito in legge 15 dicembre 1984, n. 835 (recante proroga degli incarichi del personale delle UU.SS.LL.), non appare di per sè idonea ad eliminare l'accertata difformità dell'impugnato art. 1, quanto all'anzianità di servizio richiesta, rispetto alla sopra indicata norma statale.
3.-Le questioni concernenti gli artt. 2, secondo comma, e 3, secondo comma, sono inammissibili.
Mentre, infatti, quanto alla censura relativa all'art. 1, la espressa e precisa indicazione nel telegramma di rinvio della norma statale ritenuta violata appare sufficiente a far sì che la regione fosse posta in grado di comprendere la sostanza della censura stessa, nonostante il mancato esplicito riferimento al parametro costituzionale in ipotesi leso (cfr., da ultimo, sentt. nn. 561 del 1989, 100 e 122 del 1990), i rilievi concernenti le altre norme ora in esame si limitano a denunciare più che altro difetti di chiarezza delle norme stesse, o di coordinamento con altre disposizioni regionali precedenti, e comunque non contengono elementi idonei a cogliere il livello costituzionale delle censure.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante <Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20 giugno 1980, n. 72>;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della legge della Regione Puglia sopra indicata, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/07/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Mauro FERRI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 20/07/90.