Ordinanza n. 200 del 1990

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ORDINANZA N.200

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Mattioni Franco ed altri, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel procedimento penale a carico di Mattioni Franco ed altri, con ordinanza del 28 settembre 1989 (R.O. n. 638 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.41-bis del codice di procedura penale introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879, nella parte in cui non prevede una apposita fattispecie di spostamento di competenza per i procedimenti riguardanti magi strati che abbiano la astratta possibilità di intervenire nell'iter dello svolgimento del procedimento stesso per essere entrati , successivamente al fatto-reato, a far parte dell'ufficio naturalmente competente in primo o secondo grado, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la inammissibilità o quanto meno per la infondatezza della questione.

Considerato che della questione ora sollevata è stata già dichiarata la manifesta inammissibilità (ordinanze nn. 261 e 593 del 1989) e che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano fondare una differente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, del codice di procedura penale, introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Roma con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12/04/90.