ORDINANZA N.145
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1989 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Foggia sul ricorso proposto da Feola Margherita ved. Corbisieri contro l'Intendenza di finanza di Foggia, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Foggia -in un giudizio riguardante la riliquidazione dell'I.R.PE.F. ai sensi della legge n. 482 del 1985 su un'indennità di buonuscita liquidata posteriormente al 1980-con ordinanza 28 giugno 1989 (R.O. n. 535 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui stabilisce che l'istanza di rimborso d'imposte indebitamente versate alle esattorie, da parte dei dipendenti da <amministrazioni diverse dallo Stato>, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.
Considerato che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale disposizione con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione al diverso trattamento previsto dall'art. 37 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973 riguardo al rimborso delle imposte indebitamente pagate per ritenuta diretta, che può essere richiesto entro il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile;
che questa Corte, con ordinanze n. 305 del 1985 e n. 545 del 1987, ha già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità costituzionale, prospettate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, poichè le fattispecie regolate dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 <non rivestono idonee caratteristiche d'identità e omogeneità> che impongano una disciplina unitaria;
che, comunque, nel caso di specie, essendo stata richiesta nel giudizio a quo la riliquidazione dell'I.R.P.E.F. in base alla legge 26 ottobre 1985, n.482, in relazione ad una buonuscita liquidata posteriormente al 1980, la disposizione dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 è derogata dalla disciplina posta dalla citata legge n. 482 del 1985 (Cass. 23 ottobre 1989, n. 4318);
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata appare manifestamente irrilevante, attenendo a norma non applicabile dal giudice a quo.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Gabriele PESCATORE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 26/03/90.