Ordinanza n. 109 del 1990

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ORDINANZA N.109

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Francesco SAJA, Presidente

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2o, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1989 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Chieregato Lucia e l'I.N.P.S., iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989.

 

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso contro l'I.N.P.S. da Lucia Chieregato, titolare di pensione superstiti erogata dalla Gestione speciale per gli artigiani e di pensione indiretta a carico dello Stato, per ottenere l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico della detta Gestione speciale, il Pretore di Bolzano, con ordinanza del 10 febbraio 1 989 , ha sollevato, in riferimento all 'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, < nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione indiretta a carico dello Stato, allorchè per effetto del cumulo venga superato il minimo garantito dalla legge>;

 

che il giudice a quo ritiene che il caso di specie non sia compreso nella sfera di efficacia della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata di cui alla sentenza n. 184 del 1988, così che nell'ambito dei titolari di pensione di riversibilità a carico della Gestione artigiani si determinerebbe una discriminazione, incompatibile col principio di eguaglianza, tra coloro che percepiscono una pensione diretta e coloro che percepiscono una pensione indiretta a carico dello Stato, i primi soltanto avendo diritto, in forza della sentenza citata, all'integrazione al trattamento minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale I.N.P.S.

 

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 81 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata in tutte le possibili applicazioni in cui essa precluda l'integrazione al minimo della pensione per gli iscritti alla Gestione speciale de qua, allorchè, per effetto del cumulo con altra pensione, sia superato il trattamento minimo garantito;

 

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n.1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per gli artigiani ai titolari di pensione indiretta a carico dello Stato, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1989, questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/90.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

 

Luigi MENGONI, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 02/03/90.