ORDINANZA N.83
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 marzo 1989 dal Pretore di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Albrecht Ida e l'I.N.P.S., iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria nel procedimento civile vertente tra Grattarola Iolanda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale dell'anno 1989;
3) ordinanza emessa l'11 luglio 1989 dal Pretore di Alessandria nel procedimento civile vertente tra Orsi Giovanni e l'I.N.P.S., iscritta al n.510 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Albrecht Ida e l'I.N.P.S., avente ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico della Gestione speciale coltivatori diretti fruita dalla ricorrente, titolare al contempo di pensione diretta a carico della Gestione speciale artigiani, il Pretore di Bolzano, con ordinanza emessa il 23 marzo 1989 (R.O. n. 43 8/1 989) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;
che nel corso di due procedimenti civili promossi da Grattarola Iolanda e Orsi Giovanni -titolari di pensione diretta a carico dell'A.G.O. -, al fine di ottenere l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità loro erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti il Pretore di Alessandria, con due ordinanze dell'11 luglio 1989 (R.O. n. 509 e 510/1989), ha sollevato in riferimento allo stesso parametro questione di legittimità costituzionale della medesima norma, nella parte in cui esclude la detta integrazione, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito.
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto questioni analoghe, possono essere riuniti;
che le questioni sollevate appaiono manifestamente inammissibili, in quanto la norma censurata, con riguardo ai profili in esame, è già stata oggetto di declaratoria di incostituzionalità, rispettivamente da parte delle sentenze n. 488 del 1989 e n. 373 del 1989 (ribadita, quest'ultima, dalle ordinanze n. 442 e 482 del 1989).
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Pretori di Bolzano e di Alessandria con le ordinanze di cui in epigrafe.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/02/90.
Depositata in cancelleria il 22/02/90.